IL SOLE 24 ORE
In Tribunale. Il difensore può e deve proporre istanza nel termine fissato da giudice
Mediazione non rinviabile
Nei casi in cui il giudice ordini lo svolgimento della mediazione, l’avvio del relativo procediment o costituisce un’estrinsecazione del potere di assistenza e rappresentanza processuale di cui all’articolo 84, comma 1, del Codice di procedura civile; quindi, quando la parte sta in giudizio con un difensore, questi può compiere e ricevere, nell’interesse della parte stessa, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono a essa espressamente riservati.
Inoltre, quanto la mediazione è disposta d’ufficio, alle parti che abbiano interesse a proseguire il giudizio non resta altra scelta se non quella di ottemperare al provvedimento del giudice e tale principio si applica anche al difensore del condominio, che può e deve proporre l’istanza di mediazione nel termine disposto d’ufficio (15 giorni), a pena di improcedibilità della domanda giudiziale.
Sono le conclusioni cui perviene una sentenza del Tribunale di Milano (estensore Cattaneo) del 27 novembre 2015 in un giudizio avviato da un condominio. Ad avviso del giudice il termine di 15 giorni deve ritenersi perentorio tanto che l’istanza di proroga (fatta dal condominio), anche se depositata prima dei 15 giorni, non può essere accolta. E l’interpello dei condòmini (benché non necessitato) avrebbe potuto essere agevolmente attuato nel rispetto dei termini assegnati. Marco Marinaro