CONDOMINIO: Regole troppo restrittive, bonus incapienti a rischio (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Risparmio energetico. Il credito acquisito dall’impresa andrà scontato in dieci anni
Regole troppo restrittive, bonus incapienti a rischio
Manca ancora l’attuazione e i tempi sono ormai strettissimi

Le opere finalizzate alla riqualificazione energetica sulle parti comuni di edifici, danno diritto alla detrazione Irpef del 65% del costo sostenuto in dieci quote annuali. La detrazione dall’Irpef compete al singolo condòmino purché abbia capienza Irpef (a grandi linee, redditi non oltre gli 8mila euro). L’articolo 1, comma 74, della legge 208/2015 dà all’incapiente la possibilità di cedere il credito d’imposta all’impresa che esegue le opere. L’agenzia delle Entrate indica, in una bozza di provvedimento, alcune condizioni e procedure:
Il soggetto che vuole effettuare la cessione deve essere incapiente per l’Irpef nel 2015.
Il periodo di riferimento delle spese sostenute è limitato al 2016;
La volontà degli «incapienti» di cedere il credito deve risultare dalla delibera assembleare o da comunicazione inviata al condominio, il quale deve provvedere a comunicarla ai fornitori che hanno la facoltà di accettarla o meno;
Il condominio deve, entro il 31 gennaio 2017, trasmettere all’Agenzia delle Entrate il totale della spesa sostenuta nel 2016 per lavori di riqualificazione energetica, l’elenco dei bonifici effettuati, il codice fiscale degli incapienti che hanno ceduto il credito, l’elenco dei fornitori cessionari del credito con indicazione dell’importo;
Il credito ceduto è fruibile dall’impresa esecutrice in 10 quote annuali di pari importo.
La norma, però, rischia di avere scarsa applicazione pratica: sono molti i condòmini incapienti che non hanno comunque le risorse economiche per coprire la parte di spesa non scontata con la cessione; e l’assemblea potrebbe non avere risorse finanziarie sufficienti per deliberare le opere, mentre l’impresa avrebbe un’alta percentuale di crediti ceduti da recuperare in 10 anni.
Il tempo disponibile per eseguire e pagare le opere è molto breve: i condomìni dovranno tenere un’assemblea per l’incarico tecnico e l’elaborazione dei capitolati, costituire il fondo per le opere straordinarie, ottenere le autorizzazioni amministrative e deliberare l’appalto. Nella migliore delle ipotesi, per iniziare le opere ci vorranno almeno cinque mesi e si sarà quindi a ridosso di fine anno. E se si vuole essere al riparo dal rischio impugnazione è necessario far decorre trenta giorni dalla delibera o dalla sua notifica.
Per stimolare l’attività di riqualificazione edilizia nell’ambito condominiale è indispensabile non limitare l’intervento al 2016 ma dargli uno spazio almeno quinquennale e ampliarlo a tutte le opere di recupero edilizio.
Occorre consentire la cessione del 65% (o 50% per le altre opere) di tutto il credito fiscale (anche dei capienti) non all’impresa, ma alla banca disposta a finanziare l’intervento, a tasso bassissimo, costituendo così il fondo per le opere straordinarie. Diviene indispensabile la modifica del n. 4 dell’articolo 1135 del Codice civile (obbligatorietà del fondo) e la possibilità di segregazione dei fondi finalizzati al recupero. Andrebbe poi rivista la solidarietà tra i condòmini, che dovrà essere resa proporzionale alle quote dei morosi, ed escluso l’obbligo della preventiva escussione.
È infine necessario infine riconoscere soggettività giuridica al condominio prevedendo la possibilità di accesso a prestiti chirografari con possibilità di delibera assunta a maggioranza e vincolante per tutti i condomini.
Vincenzo Vecchio

Foto del profilo di Andrea Gentile

andrea-gentile