CONSULTA: Il contributo unificato è salato (Italia Oggi Sette)

ITALIA OGGI SETTE

La Consulta: regole diverse rispetto al processo civile. Ogni atto ha la sua autonomia
Il contributo unificato è salato
Nel tributario il ricorso cumulativo non fa risparmiare

Lun. 18 – Impugnare con un solo ricorso più atti impositivi non fa risparmiare sul contributo unificato dovuto per le cause tributarie. Le regole per determinare il contributo unificato sono diverse per processo tributario e processo civile, considerata la loro differente natura. Nel processo innanzi alle commissioni tributarie non si può fare riferimento al valore unitario della lite come nel giudizio ordinario, ma il contributo unificato va calcolato su ogni singolo atto impugnato, anche nel caso in cui il contribuente contesti più atti con un unico ricorso cumulativo. La Consulta, con la sentenza n. 78 depositata lo scorso 7 aprile, ha giudicato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla commissione tributaria provinciale di Campobasso con l’ordinanza 162/2015, anche in ordine alle disparità di trattamento con il processo civile.
I giudici delle leggi hanno dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 14, comma 3-bis, del dpr 115/2002, nella parte in cui è stato modificato dall’articolo 1, comma 598, lettera a) della legge 147/2013.
Nella sua nuova formulazione la norma dispone che il valore della lite va determinato «per ciascun atto impugnato anche in appello».
Al riguardo, la Consulta ha evidenziato che la lamentata diseguaglianza, contraddittorietà e irragionevolezza nella determinazione del valore della lite, «che il giudice a quo vorrebbe strettamente ancorato al valore unitario del processo come previsto per il rito civile», «non spiega compiutamente perché, a fronte di una disomogeneità dei criteri fissati per determinare il valore della lite nei singoli ambiti processuali, calati sulle particolarità delle questioni ivi deducibili e sulle peculiarità dei diversi processi, solo il criterio del rito civile dovrebbe essere assunto quale tertium comparationis». Allo stesso modo non emerge alcuna irragionevolezza nel diverso trattamento per tributo e sanzioni, per le quali non è d’impedimento il cumulo, «stante la diversa natura e funzione e la distinta disciplina».
Il ricorso cumulativo. In realtà, prima ancora dell’ultimo intervento normativo la giurisprudenza si era già espressa in maniera univoca sul ricorso cumulativo, sostenendo che la scelta di contestare più atti impositivi con un unico ricorso non esonera il contribuente dal pagamento del contributo unificato per ogni singolo atto impugnato.
Il contributo, infatti, va determinato sul valore di ogni singolo accertamento, in base agli scaglioni fissati dalla legge, e non sommando i relativi importi, al netto degli interessi e delle sanzioni.
Per esempio, la commissione tributaria provinciale di Frosinone, sezione IV, con la sentenza n. 1219 del 30 settembre 2014, ha precisato che gli atti impositivi sono autonomamente impugnabili innanzi al giudice tributario per vizi propri.
Dunque, se il contribuente presenta un unico ricorso per contestare più atti, il contributo unificato deve essere determinato in base al loro singolo valore. Anche se il ricorso è cumulativo le somme pretese dall’amministrazione finanziaria, a titolo di tributo, non possono essere sommate. In sede processuale ogni atto mantiene la propria autonomia. Secondo la commissione tributaria l’interpretazione, tra l’altro, è del tutto in linea con la recente modifica apportata all’articolo 14, comma 3-bis, del T.U. sulle spese di giustizia, contenuta nella legge di stabilità per il 2014, che impone questa regola, la cui finalità è quella di evitare i fenomeni elusivi e non già «di privilegiare il recupero di somme, ostacolando il diritto di difesa del contribuente». Anche altre pronunce avevano avallato la tesi dell’assoggettamento separato al contributo unificato di ogni singolo atto d’imposizione (Ctp di Mantova sentenza 283/2014, Ctp di Prato sentenza 195/2014).
Soggetti obbligati. Nel processo tributario non sono previste esenzioni di natura soggettiva per il pagamento del contributo unificato. Anche amministrazioni pubbliche e concessionari sono tenute a pagarlo. In caso di irregolarità commesse dalla parte o dal difensore la segreteria della commissione tributaria deve notificare presso il domicilio eletto un invito al pagamento per il recupero del contributo. Tutti i ricorrenti sono tenuti a indicare il valore della lite e a pagare il contributo unificato se propongono azione giudiziale innanzi alle commissioni tributarie. Non è ammessa la prenotazione a debito neppure per amministrazione pubbliche, concessionari o agenti della riscossione.
Sono legittimate al pagamento posticipato, rispetto al momento di deposito del ricorso, solo le amministrazioni statali e le agenzie fiscali. Del resto, l’articolo 37 del dl 98/2011 prevede il pagamento del contributo unificato per proporre i ricorsi innanzi alle commissioni tributarie provinciali e regionali, senza distinzioni di sorta.
La misura del contributo è rapportata al valore della controversia. Gli importi variano da 30 euro, per controversie di modesto valore (fino a euro 2.582,28), fino a 1.500 euro per le controversie il cui valore supera 200 mila euro.
Il contribuente per determinare l’importo del contributo deve fare riferimento alla somma dovuta, a titolo di tributo, che forma oggetto di contestazione.
Nel caso in cui la controversia abbia a oggetto solo le sanzioni applicate dal fisco con l’atto di contestazione, occorre prendere a base di calcolo il relativo importo. Spetta al ricorrente indicare poi il valore della lite nelle conclusioni del ricorso.
Del resto, il citato articolo 14 dispone che nei giudizi tributari il valore della lite deve risultare da apposita dichiarazione anche per la prenotazione a debito. In mancanza della dichiarazione, il processo si presume di valore superiore a duecentomila euro, con il conseguente versamento del contributo unificato nella misura massima di 1.500 euro. Sergio Trovato

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