CONSULTA: Lite temeraria: «salvo» il risarcimento al vincitore (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Corte costituzionale. Legittimo il pagamento alla controparte anziché all’Erario
Lite temeraria: «salvo» il risarcimento al vincitore

Sab. 9 – La Consulta “salva” il risarcimento del danno alla controparte in caso di lite temeraria. Con la sentenza n. 152 del 23 giugno scorso, la Corte costituzionale ha respinto la questione di illegittimità dell’articolo 96, comma 3, del Codice di procedura civile sollevata dal Tribunale di Firenze. In effetti, insieme alla decisione sul merito della causa, i giudici devono sempre pronunciarsi sulle spese di giudizio. La regola generale è che le spese seguano la soccombenza: la parte che perde la causa deve rimborsare alla controparte le spese di costituzione e difesa, nella misura stabilita dal giudice. La compensazione delle spese di lite, in base alla quale ciascuna delle parti sopporta le spese del proprio legale indipendentemente dall’esito della causa, costituisce – in seguito alle modifiche introdotte tra il 2005 e il 2014 – un’ipotesi eccezionale. In base all’articolo 92 del Codice di procedura civile, infatti, «se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero». Sono inoltre previste alcune disposizioni volte a sanzionare la parte soccombente che abbia, con la sua condotta processuale, causato all’altra iniziative defatiganti, inutili o dispendiose, oppure che abbia rifiutato la proposta conciliativa avanzata dal Giudice nel corso del giudizio.
Il complesso di norme ha non solo un carattere deflativo, volto a incentivare la soluzione stragiudiziale delle controversie e dissuadere dall’inutile aggravio di iniziative giudiziarie di dubbia fondatezza, ma anche un carattere di effettività, volto a non vanificare la pronunzia favorevole ottenuta dalla parte vittoriosa, la quale può vedersi dare ragione dopo anni di attesa e significativi costi sostenuti non solo per il pagamento del proprio legale, ma per tutti gli oneri fiscali connessi con una lite giudiziaria.
La norma esaminata dalla Consulta prevede una ulteriore ipotesi di responsabilità aggravata, che sussiste quanto risulta evidente non solo che la pretesa azionata dalla parte soccombente era infondata ma che questa dall’inizio non meritava di essere sottoposta al giudice. In tali ipotesi il giudice dispone, anche d’ufficio, la condanna a un’ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno a favore della controparte che si aggiunge al rimborso delle spese di lite. La condanna per la cosiddetta lite temeraria, è disposta «se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave».
La questione di legittimità costituzionale sottoposta al vaglio della Corte concerneva in particolare la ritenuta ingiustizia di disporre un risarcimento per lite temeraria a favore della controparte anziché dell’Erario.
Il ragionamento del giudice che ha sollevato la questione, infatti, prendeva le mosse dal carattere afflittivo e sanzionatorio della condanna, con la conseguenza che esso avrebbe dovuto andare a favore dello Stato, leso dall’intralcio all’Amministrazione della giustizia cagionato da una lite manifestamente infondata, e non alla controparte, già adeguatamente ristorata dal rimborso delle spese di lite. Non dovrebbe pertanto trattarsi di un risarcimento del danno a favore dell’avversario, come oggi di fatto configurato, ma di una sanzione nell’interesse della collettività.
La Corte costituzionale ha preso atto che nella prassi l’ipotesi di condanna per responsabilità aggravata da lite temeraria é poco utilizzata e ha messo in luce che l’istituto può essere letto in modo duplice: come vero e proprio risarcimento oppure come sanzione. La Corte, concordando sul punto con il Tribunale di Firenze (ma anche con la Cassazione: ordinanza 3003/2014), ha propeso per la prevalenza della seconda lettura, ovvero per il carattere afflittivo e sanzionatorio della misura, facendo leva anche sul fatto che essa può essere disposta pure d’ufficio del giudice, indipendentemente dalla richiesta di controparte. Sulla base di tale ricostruzione, la Corte ha ritenuto che la ragionevolezza di una eventuale previsione che il versamento venga disposto a favore dell’Erario anziché della controparte non renda di per sé illegittima la soluzione contraria.
Infatti, la maggiore effettività della tutela giurisdizionale garantita alla parte vittoriosa, che si vede riconosciuta una somma aggiuntiva qualora risulti il coinvolgimento della medesima in una lite temeraria senza che essa debba provare il danno subito, finisce per garantire allo strumento deflativo in esame anche una «più incisiva efficacia deterrente» anche perché l’eventuale recupero forzoso di detta somma, qualora la parte soccombente non adempisse spontaneamente, sarebbe sicuramente più lento e incerto se dovesse provvedervi lo Stato. Giuseppe Franco Ferrari

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