CONSULTA: Toghe, no ai trasferimenti automatici (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

 

 

 

Corte Costituzionale. Illegittimo il cambio di sede obbligatorio per il magistrato che viola i suoi doveri

Toghe, no ai trasferimenti automatici

 

 

 

Roma. Stop della Corte costituzionale al trasferimento in automatico del magistrato, che viene meno ai suoi doveri. La Consulta con la sentenza 170 depositata ieri, bolla come incostituzionale l’articolo 13 comma 1, secondo periodo, della disciplina sugli illeciti disciplinari dei magistrati (Dlgs 109/2006) che prevede lo spostamento di sede di default per la toga che, violando i doveri imposti dalla funzione (imparzialità, correttezza ecc.) procura un danno o un ingiusto vantaggio a una delle parti. Il cambio di sede obbligatorio scatta anche quando viene inflitta la sanzione della sospensione dalle funzioni.

Previsioni che inducono la Cassazione a sollevare, a sezioni unite, una questione di costituzionalità della norma per irragionevolezza e disparità di trattamento. Secondo la Corte remittente l’articolo equipara in maniera irragionevole e sanziona allo stesso modo un’ampia gamma di illeciti, accomunati dal solo elemento del danno o dell’ingiusto vantaggio, che possono risultare di ben diversa gravità. Nel “calderone” finiscono, infatti, i comportamenti sia intenzionali sia soltanto colposi che riguardano l’inosservanza di doveri non tutti di pari importanza. Al giudice disciplinare viene di fatto impedito – ignorando il principio di gradualità della pena – di tenere conto di volta in volta delle differenze. Impossibile anche verificare se la sanzione accessoria sia davvero necessaria allo scopo: evitare il contrasto con il buon andamento dell’amministrazione della giustizia che deriva dalla permanenza del magistrato nella sede o nell’ufficio.

La Cassazione sottolinea che la sua giurisprudenza è consolidata nell’affermare i principi di proporzione e di uguaglianza che presuppongono l’adeguatezza della sanzione tarata sul caso concreto: obiettivo che può essere raggiunto solo attraverso il procedimento disciplinare che consente di analizzare i comportamenti specifici.

Un orientamento generale che va applicato certamente anche alle toghe, considerando anche che lo stesso legislatore ha disegnato un procedimento disciplinare che segue paradigmi giurisdizionali. Inoltre le ipotesi trasgressive previste configurano illeciti di “evento” che, al pari di quanto avviene nel penale, non si esauriscono con la condotta ma richiedono la verifica sul campo dell’ effettivo danno o ingiusto vantaggio, rifuggendo dalle presunzioni.
La conseguenza è un vulnus al principio di uguaglianza, che deriva dal diverso e più grave trattamento sanzionatorio riservato, senza nessun riferimento concreto alla gravità dell’elemento materiale o psicologico, all’illecito funzionale indicato dalla norma finita esaminata. L’articolo, precisa ancora il giudice delle leggi, deroga alla regola in maniera irragionevole «giacché la ratio della soluzione normativa scrutinata non sembra potersi rinvenire neppure in una particolare gravità dell’illecito, desumibile dalla peculiarità della condotta, dalla misura della pena o dal rango dell’interesse protetto».
Il trasferimento si aggiunge alla sanzione tipica aumentando la sua portata afflittiva anche sul piano del prestigio personale, non separato da quello professionale, che il magistrato condannato vedrà significativamente compromesso, senza sottovalutare l’eco che il trasferimento potrebbe avere in una piccola o media sede giudiziaria. La Consulta avverte poi che la misura, non supportata da valide ragioni, potrebbe sollevare dubbi di compatibilità con lo stesso principio di inamovibilità dei giudici tutelato dalla Carta.
Patrizia Maciocchi

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