RIFORME GIUSTIZIA: Concordati preventivi concorrenti (Il Sole 24 Ore)

Verso il Cdm. Pronto un decreto legge (forse già oggi in Consiglio) su giustizia civile e organizzazione giudiziaria

Concordati preventivi concorrenti

Sì alla possibilità di proposte alternative a quella dell’imprenditore

Milano. Decreto legge omnibus sulla giustizia civile e sull’organizzazione giudiziaria. Il testo, soggetto a continui ritocchi anche in queste ore, potrebbe approdare “fuori sacco” già stasera al Consiglio dei ministri. Densa l’agenda: si va dal diritto fallimentare all’accesso in magistratura, passando per l’esecuzione e il processo telematico.

Il provvedimento, modifica alcuni passaggi chiave della legge fallimentare. Gli interventi più significativi sono risrevati all’istituto del concordato preventivo. Per il quale si uscirà dall’ipotesi di proposta “chiusa” per andare verso un modello che prevede la possibilità di affiancare al piano predisposto dall’imprenditore anche ipotesi alternative, tra le quali anche quella predisposta dai creditori. Una maniera per elevare il tasso di soddisfazione dei creditori stessi, oggi sempre più penalizzati e che, però, pone anche una pressione ulteriore sull’impresa in crisi e sulla libertà dell’imprenditore di poter trovare le migliori soluzioni. Negli ambienti di Governo si fa, però, notare come si tratti di un modello che è oggi praticabile all’estero, per esempio negli Stati Uniti, oltre che nel nostrano concordato fallimentare.
L’innalzamento del tasso di concorrenzialità nell’ambito delle procedure concorsuali trova però eco anche nella possibilità, quando il piano prevede la cessione di asset (per esempio immobiliari), di presentare soluzioni alternative. Un modo anche per evitare di fare ripartire, attraverso la creazione di una newco, la medesima compagine sociale e di avvicinarsi il più possibile alla realizzazione di valori di mercato. In discussione fino all’ultimo (si veda anche l’articolo a pagina 35) un’estensione dell’area della prededucibilità a favore dei crediti vantati dagli istituti di credito.
Cancellata poi la vendita con incanto, disciplinata dagli articoli 576-90 del Codice di procedura civile, che adesso prevede la realizzazione immediata di una gara fra i diversi offerenti. Il giudice dell’esecuzione stabilisce le modalità con le quali effettuare la vendita, il prezzo base dell’incanto, il giorno e l’ora dell’asta, la misura minima dell’aumento da apportarsi alle offerte, l’ammontare della cauzione, le modalità e il termine entro il quale il prezzo deve essere depositato. Rimarrà solo la vendita con incanto, disciplinata dagli articoli 570- 75, con la presentazione in busta chiusa delle offerte d’acquisto in cancelleria con l’indicazione del prezzo, del tempo, del modo di pagamento e di ogni elemento utile alla valutazione dell’offerta stessa.

Per quanto riguarda il processo civile telematico, di cui ancora di recente il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, ha rivendicato i meriti nell’accelerazione dei tempi dei procedimenti, verrà fornita una serie di chiarimenti sugli atti introduttivi, sia sul piano dell’obbligatorietà sia su quello delle soluzioni ad alcuni dei principali problemi applicativi segnalati dagli uffici giudiziari in questo primo anno di utilizzo a pieno regime. Problemi applicativi che hanno dato luogo a distorsioni e difformità nelle scelte dell’autorità giudiziaria da tribunale a tribunale.

Novità anche per l’accesso in magistratura, dove l’intenzione è quella di arrivare a un graduale abbassamento dell’età media anche attraverso la previsione di poter svolgere l’esame subito dopo il conseguimento della laurea, senza dovere per forza avere frequentato la scuola di specializzazione o sostenuto l’esame da avvocato. In questo contesto potrebbe, però, trovare posto, se non già ora durante i lavori parlamentari, anche una proroga per facilitare l’attività del Consiglio superiore della magistratura alle prese con l’obbligo di un pacchetto imponente di nomine ai vertici degli uffici giudiziari per rispondere ai nuovi requisiti anagrafici per il collocamento a riposo (70 anni). Giovanni Negri

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