IL SOLE 24 ORE
Il ritiro della patente è legittimo anche con sanzioni penali
Una multa stradale decisa in un procedimento penale può essere seguita, a breve, dal ritiro della patente, in via amministrativa, anche se le due misure si riferiscono allo stesso fatto. Per la Corte europea dei diritti dell’uomo, che si è pronunciata con la sentenza Rivard contro Svizzera (ricorso n. 21563/12), depositata il 4 ottobre, in questi casi non si viola il principio del ne bis in idem, anche se entrambe le misure vanno qualificate come penali.
A rivolgersi a Strasburgo, un canadese residente in Svizzera. Fermato per eccesso di velocità, l’uomo aveva subìto un processo penale, con condanna a una multa di 600 franchi. Dopo due mesi, gli era arrivato il ritiro della patente, deciso da un’autorità amministrativa. Il ricorrente aveva contestato la misura, ritenendosi oggetto di una doppia condanna per lo stesso fatto, in violazione dell’articolo 4 del Protocollo 7 alla Convenzione dei diritti dell’uomo, che vieta doppi procedimenti per lo stesso reato per il quale un individuo sia stato già assolto o condannato. Tutti i ricorsi interni erano stati respinti. Di qui l’azione a Strasburgo, con esito negativo.
Prima di tutto, la Corte europea ha chiarito che la classificazione di una misura come penale o amministrativa non dipende dal diritto interno, ma dalla presenza di alcuni elementi individuati dalla giurisprudenza di Strasburgo. Poco importa, quindi, che il ritiro della patente sia classificato, sul piano interno, come misura amministrativa: per la Corte, ci sono elementi per considerarla penale. È – osservano i giudici internazionali – una sanzione supplementare che completa la condanna penale (la multa). Ciò comporta l’applicazione del ne bis in idem, perché quel che conta è che il fatto relativo ai due procedimenti sia identico e la misura sia nell’essenza penale, a prescindere dalla diversa qualificazione giuridica.
Detto questo, però, pur in presenza di uno stesso fatto, (l’eccesso di velocità) che dà origine a due procedure, una penale e l’altra amministrativa, in questo caso non c’è stata violazione del principio del ne bis in idem. Le sanzioni inflitte al ricorrente – precisa la Corte – sono state pronunciate da due autorità distinte in due procedimenti diversi, ma in presenza di un legame materiale e temporale «sufficientemente stretto perchè si possa considerare il ritiro della patente come una delle misure previste dal diritto interno per la punizione dei reati legati alla guida».
È, quindi, la necessità di coordinare le procedure che ha portato a due momenti distinti per applicare misure sanzionatorie (entrambe, in sostanza, penali) riferite allo stesso fatto. Il lasso temporale tra i due procedimenti è stato poi minimo e il ritiro della patente è stato deciso appena la condanna per eccesso di velocità è divenuta esecutiva. Con la conseguenza che il ritiro della patente non è altro che una pena complementare rispetto a quella penale e che i due procedimenti, penale e amministrativo, sono due aspetti di un sistema unico, senza che si possa configurare un doppio procedimento che faccia scattare la violazione dell’articolo 4 del Protocollo 7. Marina Castellaneta