IL SOLE 24 ORE
Corte di giustizia Ue. Nei contratti di abbonamento non occorre che siano stati resi tutti i servizi pattuiti
Consulenza legale sempre soggetta a Iva
La consulenza legale, commerciale e finanziaria, resa con un contratto di abbonamento, rientra nella nozione di «prestazione di servizi» soggetta a Iva e con diritto a detrazione da parte del committente, anche se nel periodo non sono stati resi specifici servizi, dettagliati nella fattura emessa dal prestatore. Il «fatto generatore» dell’imposta e la «esigibilità» della medesima si verificano, inoltre, alla scadenza del periodo per cui il pagamento è stato concordato, senza la necessità che la fattura evidenzi «se» e «con quale frequenza» il committente ha effettivamente usufruito dei servizi del prestatore.
Questi i due importanti principi che si rilevano dalla sentenza della Corte di giustizia Ue, relativa alla causa C-463/14 Asparuhovo depositata ieri, a seguito del rinvio pregiudiziale sollevato dal giudice bulgaro in una vertenza fiscale che vedeva contrapposti l’Amministrazione fiscale di quel Paese e una società bulgara. In particolare il fisco contestava la detrazione operata dalla società in quanto, a suo dire, le fatture di acquisto delle prestazioni non indicavano alcun riferimento circa il tipo, la quantità e la natura dei servizi realmente forniti, in particolare nessun documento di «prima mano» riportava il numero di ore effettuate né forniva alcuna informazione circa il modo in cui erano stati stabiliti i prezzi dei servizi.
Il fatto
Una società avente come oggetto principale l’agricoltura, l’orticoltura, l’allevamento e attività complementari, aveva concluso alcuni contratti di abbonamento relativi a servizi di consulenza con altre quattro società, operanti nei settori del finanziamento di imprese, dello sviluppo commerciale, delle consulenze legali e della sicurezza dell’informazione, tutte rappresentate da una stessa persona. Nell’ambito di tali contratti i prestatori si erano impegnati: 1) a tenersi a disposizione della società per consulenze, riunioni e impegni ogni giorno feriale e, in caso di necessità, anche le domeniche e i festivi; 2) ad assicurare per il tempo necessario la presenza fisica presso la società di una persona competente e/o di un terzo in relazione con quest’ultima, anche la domenica e i festivi; 3) a ricevere e a scambiare la documentazione nonché le necessarie informazioni tra le parti, al fine di assicurare la tutela degli interessi della società; 4) a trasmettere in tempo utile al committente, per consultazione, concertazione e apposizione di firme, tutti i documenti necessari relativi alla tutela dei suoi interessi. Come corrispettivo, la società si era impegnata a pagare un compenso settimanale. La società aveva detratto l’Iva indicata sulle fatture emesse dai prestatori ma il fisco contestava il recupero dell’imposta in quanto le fatture non erano sufficientemente dettagliate. L’Amministrazione aveva però riconosciuto che la società aveva contabilizzato nei libri contabili le prestazioni, le aveva onorate con pagamenti bancari, le aveva indicate nella dichiarazione Iva e aveva anche accertato che i prestatori disponevano di personale sufficientemente qualificato per fornire i servizi concordati.
Il contenzioso locale
Il giudice locale, sollevando due questioni pregiudiziali avanti la Corte Ue, osserva che i contratti conclusi tra le società determinavano solo il settore dei servizi di consulenza e non indicano alcun risultato concreto da raggiungere, né indicavano il termine di esecuzione delle prestazioni e neppure il prezzo unitario di detti servizi. Lo stesso giudice aveva, però, precisato che l’amministrazione fiscale non ha mai sostenuto che le prestazioni di servizi fossero viziate da evasione fiscale .
La sentenza
Secondo i giudici del Lussemburgo, sulla prima questione, sono da considerare prestazioni imponibili a Iva e, quindi, con diritto a detrazione da parte del committente, anche i servizi che non siano né predeterminati né individuali, ed anche se il compenso sia versato in forma di forfait settimanale. In ordine, poi, alla seconda questione sulla «esigibilità dell’imposta», per i giudici essa si verifica alla scadenza del periodo in cui il pagamento è stato concordato, senza che possa rilevare se e quando nel periodo il committente ha effettivamente usufruito dei servizi.
Renato Portale