CORTE UE: Assegni e affidamenti allo stesso giudice (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

 

 

Assegni e affidamenti allo stesso giudice

 

 

Spetta al giudice dello Stato membro chiamato a pronunciarsi sulla responsabilità genitoriale decidere sugli alimenti ai minori. Questo anche quando il giudice di un altro Stato membro ha la competenza in materia di separazione tra coniugi. Lo ha stabilito la Corte di giustizia Ue (C-184/14), chiamata in aiuto dalla Cassazione italiana per risolvere i problemi interpretativi sui regolamenti Ue. Una coppia – entrambi cittadini italiani residenti con i figli a Londra – era alle prese con una separazione avviata dal marito dinanzi ai giudici italiani. La donna ne aveva eccepito l’incompetenza sull’affidamento e sul mantenimento ai figli considerando competente il giudice inglese visto che i bambini vivevano da sempre, con la famiglia, a Londra. Il Tribunale di Milano si era dichiarato competente sulla separazione e sulla domanda di assegno alla moglie (accessoria rispetto al procedimento di separazione), ma non per i minori per i quali la competenza era del giudice inglese. La Corte di giustizia scioglie i dubbi. Il regolamento n. 2201/2003 su competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale attribuisce la giurisdizione, nelle cause di divorzio e separazione, anche al giudice della cittadinanza comune. Per la responsabilità genitoriale la giurisdizione è assegnata, in linea di principio, al giudice della residenza abituale del minore. Per le domande accessorie, il regolamento n. 4/2009 relativo a competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni sulle obbligazioni alimentari, prevede che il giudice competente sulle azioni relative allo stato delle persone e, quindi, sulla separazione, decida sulle obbligazioni alimentari accessorie e quello competente sulla responsabilità genitoriale sulle obbligazioni alimentari connesse. Nodo da sciogliere è la qualificazione delle questioni sull’assegno alimentare ai figli. Chiara la posizione della Corte: una domanda che ha al centro le obbligazioni alimentari nei confronti dei figli minorenni rientra tra i procedimenti che riguardano diritti e obblighi dei genitori verso i figli e non i rapporti tra coniugi. E’ vero che c’è un legame tra i due procedimenti, ma non sempre le domande sulle obbligazioni alimentari per i figli sono «necessariamente legate a un’azione relativa al divorzio o alla separazione». Non va poi dimenticato che il giudice competente in materia di responsabilità genitoriale «è nella posizione migliore per valutare in concreto gli interessi in gioco legati alla domanda relativa a un’obbligazione alimentare in favore di un minore» e, quindi, stabilire l’importo che un coniuge deve versare tenendo conto del fatto che l’affidamento sia condiviso o esclusivo e degli «altri elementi di natura fattuale relativi all’esercizio della responsabilità genitoriale sottoposti al suo esame».

L’attribuzione della giurisdizione al giudice competente sulla responsabilità genitoriale, senza alcun assorbimento da parte di quello chiamato a decidere sulla separazione, assicura l’obiettivo di tutelare il creditore degli alimenti perché a decidere sulla questione del credito alimentare del minore sarà il giudice che «ha la migliore conoscenza degli elementi essenziali per la valutazione della sua domanda» e che metterà in primo piano l’interesse superiore del minore, in linea con la Carta dei diritti fondamentali Ue.?
Marina Castellaneta

 

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