IL SOLE 24 ORE
Corte Ue. Va privilegiato, se possibile, lo scambio di informazioni che permette l’uso del mandato d’arresto
Estradizione come ultima chance
La libera circolazione non comporta le stesse garanzie per tutti
Milano. Uno Stato membro non è tenuto a concedere a ogni cittadino dell’Unione che ha circolato nel suo territorio la stessa protezione contro l’estradizione concessa ai propri cittadini. Tuttavia, prima di estradarlo, lo Stato membro interessato deve privilegiare lo scambio d’informazioni con lo Stato membro di origine e consentirgli di chiedere la consegna del cittadino ai fini dell’esercizio dell’azione penale. Lo ha deciso la Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza sulla causa C-182/15. Il caso riguarda cittadino estone, oggetto di un avviso di ricerca pubblicato sul sito Internet dell’Interpol, poi arrestato in Lettonia e successivamente posto in custodia cautelare.
La Corte osserva peraltro che, secondo la Carta, nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti. Ne consegue che, quando l’autorità competente dello Stato membro richiesto dispone di elementi che attestano un rischio concreto di trattamento inumano o degradante delle persone nello Stato terzo interessato, è tenuta a valutare l’esistenza di tale rischio in sede di esame della domanda di estradizione.
La sentenza sottolinea che l’estradizione è una procedura che punta a lottare contro l’impunità di una persona che si trova in un territorio diverso da quello nel quale ha, secondo l’accusa, commesso il reato. Infatti, come rilevato da vari governi nazionali nelle loro osservazioni dinanzi alla Corte, mentre la mancata estradizione dei cittadini nazionali è generalmente compensata dalla possibilità per lo Stato membro richiesto di perseguire i propri cittadini per reati gravi commessi fuori dal suo territorio, tale Stato membro è di norma incompetente a giudicare questi fatti quando né l’autore né la vittima del presunto reato sono cittadini di detto Stato membro. L’estradizione consente quindi di evitare che reati commessi nel territorio di uno Stato membro da persone che sono fuggite da questo territorio rimangano impuniti.
In tale contesto, norme nazionali che consentono di dare un seguito favorevole a una domanda di estradizione ai fini dell’esercizio dell’azione penale e della sentenza nello Stato terzo in cui si suppone sia stato commesso il reato, risultano adeguate per conseguire l’obiettivo perseguito. Occorre tuttavia verificare se non esiste una misura alternativa meno invadente che consenta di raggiungere in modo efficace l’obiettivo di evitare il rischio di impunità di una persona che avrebbe commesso un reato.
E allora, avverte la Corte, occorre privilegiare lo scambio di informazioni con lo Stato membro di cui l’interessato ha la cittadinanza per fornire alle autorità di questo Stato membro, purché siano competenti in base al loro diritto nazionale a perseguire tale persona per fatti commessi fuori dal territorio nazionale, l’opportunità di emettere un mandato d’arresto europeo ai fini dell’esercizio dell’azione penale. «L’articolo 1, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro 2002/584 non esclude infatti – puntualizza la sentenza -, in tal caso, la possibilità per lo Stato membro di cui il presunto autore del reato ha la cittadinanza di emettere un mandato d’arresto europeo in vista della consegna di tale persona ai fini dell’esercizio dell’azione penale» Giovanni Negri