CORTE UE: Stop all’arresto europeo senza il mandato nazionale (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Corte Ue. Va indicato anche il provvedimento dello Stato di emissione
Stop all’arresto europeo senza il mandato nazionale

No all’esecuzione del mandato di arresto europeo se le autorità dello Stato di emissione non indicano l’esistenza di un mandato nazionale, aggiuntivo e diverso da quello Ue. La Corte di giustizia Ue, con la sentenza del 1° giugno (C-241/15), alza il livello di tutela dei destinatari dei provvedimenti di consegna nello spazio Ue. Aggiungendo, rispetto al dato letterale della decisione quadro 2002/584 sul mandato di arresto europeo e le procedure di consegna tra Stati membri (recepita in Italia con Dlgs 69/2005), in via di fatto, un motivo di rifiuto alla consegna: si esclude che le esigenze di celerità possano sovrastare le garanzie procedurali.

A rivolgersi alla Corte Ue i giudici rumeni alla prese con la richiesta di consegna delle autorità ungheresi. Destinatario del provvedimento un cittadino rumeno che aveva provocato un incidente stradale in Ungheria. Budapest aveva emesso un mandato di arresto europeo senza indicare, nella richiesta e nel formulario, il provvedimento nazionale. Una lacuna che impone – osserva la Corte Ue – alle autorità dello Stato di esecuzione di bloccare la consegna.
È vero – riconosce la Corte – che l’articolo 8 della decisione quadro, modificata dalla 2009/299 che rafforza i diritti processuali delle persone e promuove l’applicazione del reciproco riconoscimento delle decisioni pronunciate in assenza dell’interessato (recepita con Dlgs 31/2016), non indica in modo esplicito la necessità di un mandato di arresto nazionale. Ma, poiché la norma non aggiunge l’aggettivo «europeo» in riferimento al mandato di arresto, è evidente che il legislatore intendeva riferirsi alla necessità di un provvedimento nazionale differente da quello Ue. In caso contrario, «il mandato di arresto europeo potrebbe fondarsi su sé stesso», mentre è chiaro, interpretando l’articolo 8 e altre disposizioni, che l’indicazione di sentenza esecutiva, di qualsiasi decisione giudiziaria esecutiva o di un mandato di arresto, implica un richiamo ad atti nazionali.
Così, eventuali procedure semplificate ammesse sul piano nazionale ma non conformi a quest’interpretazione rendono ineseguibile il mandato Ue, che richiede tutela giudiziaria su due livelli: uno nello Stato di adozione e uno in quello di esecuzione. Se è vero, poi, che l’assenza del mandato nazionale non è né tra i motivi di non esecuzione obbligatori né tra quelli facoltativi, è anche vero che la sua assenza tocca la validità del provvedimento (che in pratica non esiste) e comporta l’impossibilità di esecuzione. Salvo che lo Stato di emissione non colmi la lacuna, fornendo, senza ritardo, le informazioni necessarie allo Stato di esecuzione. Marina Castellaneta

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