CYBERBULLISMO: Cyberbullismo al Senato dopo il sì della Camera (Italia Oggi)

ITALIA OGGI

Cyberbullismo al Senato dopo il sì della Camera

Via libera dell’Aula della Camera al provvedimento che introduce norme a contrasto del cyberbullismo. I voti a favore sono 242, 73 no e 48 gli astenuti. Il testo, già approvato dal Senato ma modificato alla Camera, tornerà all’esame di palazzo Madama. Ha votato a favore la maggioranza, mentre le opposizioni si sono astenute ad eccezione dei 5 Stelle che hanno votato contro. Queste, in sintesi, le norme principali contenute nel testo della legge. Entra per la prima volta nell’ordinamento una puntuale definizione legislativa di bullismo e cyberbullismo. Bullismo è l’aggressione o la molestia ripetuta a danno di una vittima in grado di provocarle ansia, isolarla o emarginarla attraverso vessazioni, pressioni, violenze fi siche o psicologiche, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni. Se tali atti si realizzano con strumenti informatici si ha il bullismo telematico.
Chi è vittima di cyberbullismo (o anche il genitore del minorenne) può chiedere al titolare del trattamento, al gestore del sito internet o del social media di oscurare, rimuovere o bloccare i contenuti diffusi in rete. Se non si provvede entro 48 ore, l’interessato può rivolgersi al Garante della privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore. L’oscuramento può essere peraltro chiesto a titolo riparativo anche dallo stesso bullo del web.
Dalla definizione di gestore, che è il fornitore di contenuti su internet, sono comunque esclusi gli access provider, i cache provider e i motori di ricerca. In ogni istituto tra i professori sarà individuato un referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo. Al preside spetterà informare subito le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo e, se necessario, convocare tutti gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi rieducativi per l’autore.
Viene rafforzata l’attuale aggravante per gli atti persecutori online specificandone meglio i contorni. Lo stalker informatico sarà ora punito con la reclusione da uno a sei anni e analoga pena varrà se il reato è commesso con scambio di identità, divulgazione di dati sensibili, diffusione di registrazioni di fatti di violenza o minaccia. In caso di condanna scatta la confisca obbligatoria di cellulari, tablet o pc. In presenza di reati non procedibili d’ufficio (a condizione che non vi sia querela) il bullo, sulla falsariga di quanto già è previsto per lo stalking, potrà essere formalmente ammonito dal questore che lo inviterà a non ripetere gli atti vessatori.

Foto del profilo di Andrea Gentile

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