ITALIA OGGI
AVVOCATI/ Il regolamento scalda i motori. Il Cds si ferma in attesa di chiarimenti
Dai praticanti aiuto ai giudici
Attività di cancelleria ma anche presenza alle udienze
Praticanti avvocati presso gli uffici giudiziari per non più di 12 mesi. Con l’obbligo, ogni quattro mesi, di redigere e trasmettere al Consiglio dell’Ordine una relazione sulle attività svolte, che vanno dallo studio dei fascicoli alla partecipazione alle udienze e alle camere di consiglio, fino allo svolgimento dell’attività di cancelleria.
Per ogni magistrato, ci potranno essere al massimo due praticanti. Lo prevede lo schema di decreto ministeriale emanato dal ministero della giustizia concernente «Regolamento recante disciplina dell’attività di praticantato del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari», sul quale il Consiglio di stato (numero affare 00918/2015) ha sospeso l’espressione del parere in attesa che via Arenula fornisca ulteriori chiarimenti riguardo i rilievi mossi da Cnf e Csm. Il decreto, in particolare, è stato emanato ai sensi dell’art. 44 del nuovo ordinamento forense (legge n. 247/2012) e si innesta nel sistema configurato dal dl n. 98/2011 (art. 37), concernente la formazione professionale negli uffici giudiziari, e dal dl n. 69/2013 (art. 73) relativo al tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari.
Il regolamento. Quanto al contenuto dello schema di regolamento, si compone di otto articoli. L’art. 2 detta i requisiti per lo svolgimento del tirocinio presso un ufficio giudiziario, ovvero l’essere iscritti al registro dei praticanti avvocati e l’essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 42-ter, comma 2, lett. g) del rd n. 12 del 1941. L’art. 3 individua gli uffici giudiziari presso i quali può essere svolto il tirocinio e stabilisce le modalità di presentazione della relativa domanda. L’art. 4, invece, fissa in dodici mesi la durata massima del tirocinio, che può proseguire anche presso uffici giudiziari differenti da quello presso il quale è iniziata l’attività. Mentre all’art. 5 è stabilito che ogni magistrato non può rendersi affidatario di più di due praticanti, ad eccezione degli ultimi sei mesi, in cui può essere affidato un ulteriore tirocinante. Per quanto riguarda invece l’attività del praticante avvocato (art. 7), assiste e coadiuva il magistrato affidatario tramite lo studio dei fascicoli, l’approfondimento delle questioni sul piano giurisprudenziale e dottrinale, la partecipazione alle udienze e alle camere di consiglio nonché tramite lo svolgimento dell’attività di cancelleria, qualora sia funzionale alla formazione forense. È previsto inoltre che il tirocinio possa essere svolto anche contestualmente all’attività di lavoro subordinato pubblico e privato; che le modalità di accesso ai fascicoli sono stabilite di volta in volta dal magistrato; che è fatto divieto al praticante di occuparsi dei fascicoli rispetto ai quali versa in conflitto di interessi e che il tirocinante, ogni quattro mesi, debba redigere e trasmettere al Consiglio dell’ordine una relazione contenente l’analitica indicazione delle attività svolte.
I pareri. Il Cnf ha espresso parere critico riguardo il regolamento, in quanto lo schema non fa «adeguato ed esaustivo riferimento alle specifiche esigenze formative del praticante avvocato e al ruolo del Consiglio dell’Ordine degli avvocati quale soggetto competente a vigilare sul corretto svolgimento del tirocinio». Ha esplicitato inoltre che sarebbe opportuno che lo schema stesso «contenga un espresso riferimento alle norme vigenti che già prevedono forme di tirocinio e stage presso uffici giudiziari», al fine di creare delle «forme di coordinamento» fra gli ordini forensi e gli uffici giudiziari. Il Cnf ha, altresì, rilevato l’assenza di disposizioni concernenti l’ambito temporale di applicazione dello schema. A sua volta, il Consiglio superiore della magistratura ha formulato una serie di rilievi, fra i quali la mancanza di un obbligo preventivo e generale per il tirocinante di dichiarare l’esistenza di eventuali situazioni di conflitto di interesse e l’assenza di una specifica disciplina relativa all’incompatibilità dei tirocinanti nel rappresentare o nel difendere le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore. Gabriele Ventura