IL SOLE 24 ORE
Ddl Concorrenza. Via libera in commissione al Senato
Danni non patrimoniali in base alle tabelle di Milano
Tabelle di Milano per i risarcimenti da danni non patrimoniali valide in tutta Italia, società tra avvocati per due terzi “in mano” a legali, nessun “controllo” dell’Ordine degli Ingegneri sulle società di ingegneria.
Ha fatto un altro passo avanti il Ddl Concorrenza ieri alla commissione Industria al Senato, che ha confermato norme su cui si era cercato da più parti di intervenire dopo il voto della Camera.
Danni non patrimoniali
Partendo dai danni non patrimoniali, dopo anni di attesa, e dopo che la cosa era diventata “prassi” in moltissimi Tribunali italiani, potrebbe avvicinarsi il momento di criteri omogenei per i risarcimenti dei danni non patrimoniali subiti a causa di incidenti stradali. La commissione Industria del Senato ha infatti approvato ieri, senza modifiche, l’articolo 8 del Ddl Concorrenza che riguarda il risarcimento del danno non patrimoniale di vittime di incidenti. La norma, così come era arrivata da Montecitorio, prevede la predisposizione di una specifica tabella, unica su tutto il territorio della Repubblica, i cui “princìpi” e “criteri” devono tenere conto dei criteri valutativi del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, e quindi faranno riferimento alla tabella predisposta dal Tribunale di Milano.
Il testo prevede anche la possibilità del giudice di aumentare l’ammontare del risarcimento con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, entro un margine del 30% per le macrolesioni e del 20% per le microlesioni.
Società tra avvocati
Passato all’esame della commissione, senza subire modifiche, l’articolo 41 del Ddl Concorrenza dedicato all’esercizio della professione forense in forma societaria. La commissione Industria del Senato ha infatti bocciato tutti gli emendamenti proposti, lasciando il testo invariato rispetto a quello licenziato dalla Camera. La norma prevede che «i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all’albo» e che il venire meno di questa condizione «costituisce causa di scioglimento della società». Inoltre, anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria «resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale». L’incarico può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente, mentre «la responsabilità della società e quella dei soci non esclude la responsabilità del professionista che ha eseguito la specifica prestazione», si legge nel testo.
Società di ingegneria
Infine, sono stati bocciati tutti gli emendamenti all’articolo 46 del Ddl Concorrenza, dedicato alle società di ingegneria. Dal passaggio in commissione Industria del Senato resta quindi invariato il testo che lascia le società di ingegneria fuori dal controllo dell’Ordine degli ingegneri, prevedendo solo l’istituzione, da parte dell’Anac (l’Autorità anticorruzione), di un elenco di queste società. Giorgio Costa