COMUNICATO STAMPA
DDL CONCORRENZA, L’OUA SI RIVOLGE AL PREMIER RENZI: ROTTAMIAMO I “REGALI” ALLE ASSICURAZIONI SULLA RC AUTO, TUTELIAMO INNANZITUTTO I CITTADINI
MIRELLA CASIELLO, PRESIDENTE OUA: “LE ASSICURAZIONI SIANO CAPACI DI STARE SUL MERCATO, BASTA CON GLI AIUTI DI STATO PER FAVORIRE I BILANCI DELLE COMPAGNIE A SCAPITO DI QUELLI DELLE FAMIGLIE ITALIANE. IL PREMIER RENZI BLOCCHI QUESTA OPERAZIONE. QUESTA MATERIA, COMUNQUE, DEVE ESSERE DI COMPETENZA DEL MINISTERO DI GIUSTIZIA”
IERI SERA INCONTRO INCONTRO CON IL MINISTRO ORLANDO: “E ANCHE SULLE PROFESSIONI SI PUNTI SUL DIALOGO CON L’AVVOCATURA: NO A INUTILI INTERVENTI DI DEREGULATION”
Forte preoccupazione dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura sui provvedimenti in materia di Rc auto e sulle professioni, anticipati dai mezzi di comunicazione, e che dovrebbero essere contenuti nella bozza di ddl sulla concorrenza all’ordine del giorno del Cdm di oggi. Per l’Oua con questi interventi c’è il rischio di un’esplosione del contenzioso. Non solo: per la rappresentanza politica forense tutta la materia della responsabilità civile e tutte le modifiche sul processo civile debbono essere di competenza del ministero della Giustizia.
Per Mirella Casiello, presidente Oua, «le norme che incidono sulla responsabilità civile, non possono, e non devono, essere gestite dai tecnici del ministero dello sviluppo economico, rischiando così di neutralizzare gli effetti benefici della negoziazione assistita, con prevedibile esplosione del contenzioso. Tali interventi sul processo civile sembrano “dettati” dalle compagnie assicuratrici e sono privi di alcun confronto con gli operatori del diritto».
Per fare solo un esempio, è la denuncia dell’Oua, viene “resuscitata” la delega al governo per reintrodurre, per atto amministrativo, le tabelle per la liquidazione dei danni gravi (ex 138), cioè per ridurre i valori risarcitori determinati dalle tabelle di Milano che la Cassazione ha stabilito essere il livello della equità risarcitoria. Una marcia indietro su un provvedimento odioso, già a suo tempo respinto dall’opinione pubblica, che danneggia le vittime degli incidenti.
L’Oua ritiene che le norme sul danno alla persona e sulla responsabilità civile debbano necessariamente vedere l’intervento del Ministero della Giustizia. Molto si è già fatto per ridurre il contenzioso, anche mediante l’introduzione della negoziazione assistita quale condizione di proponibilità della domanda in RC auto e un simile confuso e sovrapposto intervento sulla materia, che ricalca pedissequamente l’art. 8 DL 145 Destinazione Italia, già bocciato dalla Commissione Giustizia della Camera e lasciato decadere, non è francamente ammissibile, quale che siano le logiche che lo abbiano ispirato.
«Infine – conclude Casiello – crediamo che analogo metodo si debba usare per gli ipotizzati interventi sulle professioni: divieto di patto quota lite e soci di capitale nelle società tra professionisti, stante la delicatezza e peculiarità delle materie, devono essere materie di esclusiva competenza del ministero di Giustizia. Ieri sera al Ministro Orlando abbiamo chiesto di proseguire sulla giusta strada del confronto con l’avvocatura, senza rischiare di deragliare dai binari delle riforme condivise a causa delle ingerenze di altri dicasteri».
Roma, 20 febbraio 2015
SCHEDA CRITICITÀ
Premessa
«Si tratta di norme viziate da un errore di fondo – spiega Massimo Perrini, coordinatore della Commissione Oua Responsabilità Civile – poiché la natura extracontrattuale del danno in RC auto, rende inammissibile ogni limitazione contrattuale al risarcimento. Si insiste dunque pervicacemente nel ritenere possibile una regolamentazione contrattuale del risarcimento del danno in RC auto. Così ovviamente non è: con la polizza per la RC auto non si contrae una garanzia diretta per i danni, ma un’assicurazione per la responsabilità civile regolata dal codice civile (art.1917) che copre obbligatoriamente (art.122 codice assicurazioni) il proprietario/conducente di un veicolo per le conseguenze dannose che il mezzo può arrecare a terzi in occasione della circolazione.
Neanche il risarcimento diretto consente di mutare il quadro giuridico della materia; nell’ipotesi in cui tale procedura liquidativa sia applicabile, infatti, avviene semplicemente che l’assicuratore del danneggiato paga il proprio assicurato in sostituzione della impresa del responsabile. La polizza RC auto non assicura i danni, ma copre la responsabilità civile. Giuridicamente non è né possibile né lecito, ma soprattutto è inutile, sottoporre il risarcimento del danno da circolazione stradale a condizioni e limitazioni contrattuali, poiché l’obbligo di risarcire il danno non grava direttamente sull’assicuratore, bensì sul responsabile civile che l’assicuratore si limita a manlevare dalle richieste del danneggiato. L’impresa paga direttamente il danneggiato non in forza di un contratto, poiché può anche non esserci alcun rapporto contrattuale tra danneggiato e assicuratore, ma paga sia in conseguenza dell’art. 1917 cc, che prevede tale possibilità, sia a seguito della facoltà, prevista nell’ordinamento solo per la RC auto, che il danneggiato possa agire in giudizio direttamente nei confronti dell’assicuratore del civile responsabile.
Per tali ragioni le norme relative alle limitazioni contrattuali dei diritti dei danneggiati sono tutte inapplicabili e foriere, ove convertite in legge, di sicura proliferazione esponenziale del contenzioso in sede giudiziale, dal momento che il danneggiato potrà agire in giudizio nei confronti del civile responsabile e del suo assicuratore per i quali nessuna limitazione è certamente suscettibile. Parimenti è inammissibile ogni modifica delle regole sul funzionamento del processo civile, che incida su delicati argomenti come la formazione del libero convincimento del Giudice e il diritto/dovere di una sola delle parti, il danneggiato, di provare le proprie domande».
IL DOCUMENTO
Per l’Oua, presa visione della bozza di Ddl Concorrenza, sono emerse tra l’altro norme volte all’introduzione di una serie di limitazioni ai diritti dei danneggiati – consumatori “in cambio” di sconti “obbligatori” di evanescente natura. In particolare risulta introdotto l’art.132 ter dlgs 2005 n.209 Codice delle assicurazioni private in forza del quale il danneggiato:
– perderà il diritto al risarcimento del danno al mezzo essendo “obbligato” a ripararlo presso un “riparatore convenzionato” non potendo più percepire un risarcimento in denaro in totale stravolgimento dei principi codicistici sull’assicurazione per i danni e della responsabilità civile;
– perderà il diritto di cedere il credito e pertanto, in caso di riparazione presso officina non convenzionata, oltre a non venire risarcito, dovrà comunque anticipare le spese e poi attendere il risarcimento promuovendo necessariamente un giudizio nei confronti dell’assicuratore del civile responsabile;
– il danneggiato si vedrà determinare il premio sulla base di imperscrutabili parametri sullo “stile di guida” determinato dalla “scatola nera” il cui costo sarà peraltro totalmente a suo carico;
– il danneggiato dovrà sottostare a ulteriori incombenze burocratiche prima di provvedere alla riparazione del proprio veicolo;
novellato pure l’art.145 bis con la introduzione di una assurda previsione di carattere processualcivilistico secondo la quale le “risultanze” (?) della scatola nera (“dispositivo”) formerebbero “piena prova” nei procedimenti civili
all’art.135 viene introdotta altra assurda previsione di carattere processualcivilistico secondo la quale i testi ammissibili in giudizio (per l’attore?) possono essere solo quelli già indicati nella richiesta danni ex 148 e 149, poiché “l’identificazione” successiva renderebbe “inammissibile” la “prova testimoniale addotta”;
è pure previsto che la compagnia potrà attendere -di fatto- fino a cinque mesi per formulare l’offerta e verrà, ad libitum, paralizzato per pari periodo il diritto del danneggiato ad agire in giudizio;
previste pure all’art.149 bis dlgs 2005 n.209 altre limitazioni ai diritti del danneggiato che perderà il diritto di riparare l’auto dove ritiene opportuno; infatti, secondo la confusa previsione normativa, solo il danneggiato che non sia contemporaneamente il soggetto che ha stipulato la polizza potrà decidere liberamente dove riparare il mezzo, ma qualora intenda comunque farlo presso un riparatore di propria scelta, rimarrà a suo carico la differenza tra il costo di un lavoro eseguito a regola d’arte, e a prezzi di mercato, e la minor somma che l’assicuratore liquiderà parametrandola all’indeterminato importo che asseritamente verrebbe corrisposto ad un riparatore convenzionato;
– prevista pure una nuova modifica all’art.139 dlgs 2005 n.209 in forza della quale si va ad interferire illegittimamente con la criteriologia medico legale per l’accertamento delle lesioni micropermanenti,
– infine viene “resuscitata” la delega al governo per reintrodurre, per atto amministrativo, le tabelle per la liquidazione dei danni gravi ex 138, cioè per ridurre i valori risarcitori determinati dalle tabelle di Milano che la Cassazione ha stabilito essere il livello della equità risarcitoria.