ITALIA OGGI SETTE
Fallimenti, udienze con molti creditori per via telematica
Lun.4 – Più telematica nei fallimenti e piattaforma dei crediti deteriorati. La legge di conversione del dl 59 che ha ottenuto il sì definitivo modifica alcuni punti della legge fallimentare (R.D. n. 267 del 1942), con l’obiettivo di snellire e velocizzare le procedure e cerca di regolare il mercato dei crediti di serie B.
La prima modifica riguarda la nomina del comitato dei creditori, che è tenuto a vigilare sull’operato del curatore, ad autorizzarne gli atti e ad esprimere pareri nei casi previsti dalla legge, o su richiesta del tribunale.
Il comitato e ogni suo componente, inoltre, possono ispezionare in qualunque tempo le scritture contabili e gli atti della procedura, e hanno diritto di chiedere notizie e chiarimenti sia al curatore che al fallito. Il comitato è composto di tre o cinque membri scelti tra i creditori ed è nominato dal giudice delegato entro 30 giorni dalla sentenza di fallimento. I componenti del comitato, entro dieci giorni dalla nomina, provvedono a nominare, a maggioranza e su convocazione del curatore, il proprio presidente.
La novella dispone che il comitato dei creditori si considera costituito, anche prima della designazione del presidente, con l’accettazione, anche per via telematica, della nomina da parte dei suoi componenti. Non serve dunque alla costituzione del comitato la convocazione davanti al curatore.
Altra misura di semplificazione riguarda la possibilità di svolgere in via telematica le udienze che richiedono la presenza di un elevato numero di creditori.
Si consente al giudice delegato di prevedere che, in considerazione del numero dei creditori e dell’entità del passivo, l’udienza per l’esame dello stato passivo sia svolta in via telematica. Le modalità telematiche, realizzate con strutture informatiche che possono essere messe a disposizione della procedura da soggetti terzi, dovranno comunque assicurare il rispetto del contraddittorio e l’effettiva partecipazione dei creditori. Stessa novità è introdotta per lo svolgimento in via telematica dell’adunanza dei creditori nella disciplina dell’ammissione alla procedura di concordato preventivo.
Con riferimento alla discussione della proposta di concordato, se il tribunale ha disposto l’adunanza in via telematica, le modalità di svolgimento della discussione sulla proposta di concordato e delle proposte concorrenti sono disciplinate con decreto, non soggetto a reclamo, del giudice delegato, da emanarsi almeno dieci giorni prima dell’adunanza.
Ulteriore novità concerne il programma di liquidazione: si inserisce tra le giuste cause di revoca del curatore anche il mancato rispetto dell’obbligo di presentare un progetto di ripartizione delle somme, quando somme da distribuire ai creditori siano disponibili. Sul punto la regola è che il curatore, ogni quattro mesi dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo, presenta un prospetto delle somme disponibili e un progetto di ripartizione delle medesime, riservate quelle occorrenti per la procedura. La violazione di questa disposizione in presenza di somme da ripartire è ora causa di revoca del curatore. Inoltre, quanto al procedimento di ripartizione dell’attivo il decreto stabilisce che, se sono in corso procedimenti di impugnazione del decreto che accerta il passivo, il curatore deve indicare, nel progetto di ripartizione, per ciascun creditore, le somme che possono essere ripartite immediatamente e quelle per le quali, invece, occorre attendere una fideiussione, idonea a garantire la restituzione alla procedura delle somme, con gli interessi, che risultino ripartite in eccesso. Inoltre, se sono presentati reclami contro la ripartizione dell’attivo, il progetto di ripartizione è dichiarato esecutivo e non occorre accantonare le somme corrispondenti ai crediti oggetto di contestazione, se viene presentata una idonea fideiussione.
Registro dei credito deteriorati. Il decreto promuove la creazione di un mercato dei crediti deteriorati, attraverso la circolazione delle informazioni per la stima dei valori dei crediti.
In particolare si dispone la creazione di un registro elettronico presso il ministero della giustizia contenente le informazioni sulle procedure esecutive, fallimenti, procedure di amministrazione giudiziaria, concordati preventivi, accordi di ristrutturazione e piani di risanamento.
Il registro è accessibile dalla Banca d’Italia, che utilizza i dati e le informazioni in esso contenuti nello svolgimento delle funzioni di vigilanza, a tutela della prudente gestione degli intermediari vigilati e della stabilità complessiva.