DECRETO BANCHE: Fallimento, udienze via skype (Italia Oggi)

ITALIA OGGI

Il decreto 59/2016 introduce l’uso della tecnologia nelle procedure concorsuali
Fallimento, udienze via skype
La verifica dello stato passivo sarà in via telematica

La tecnologia entra nel campo delle procedure concorsuali. Le udienze fallimentari potranno svolgersi a distanza mediante l’utilizzo della tecnologia e i curatori potranno accedere più facilmente alle banche dati della pubblica amministrazione. Novità legislative introdotte con gli articoli 5 e 6 della legge di conversione del decreto banche (dl 59/2016, c.d. «decreto banche») del 3 maggio scorso, approvata definitivamente dalla camera il 28 giugno scorso. In un sistema giudiziario spesso accusato di lentezza e inefficienza, dove le procedure concorsuali sono disciplinate (nonostante le riforme susseguitesi negli anni) da un regio decreto del 1942, una nuove luce si accende in favore dell’ammodernamento e dell’efficienza delle procedure concorsuali.
I creditori della società fallita, infatti, potranno utilizzare la tecnologia già nelle battute iniziali del procedimento fallimentare; inoltre coloro che saranno chiamati a far parte del comitato dei creditori, potranno inviare l’accettazione della nomina a membro del comitato in via telematica.
Ulteriore fase in cui potrà essere impiegata la tecnologia è l’udienza dell’esame dello stato passivo: con la novella legislativa è stato previsto che il giudice delegato, in considerazione del numero dei creditori e dell’entità dello stato passivo, possa decidere di svolgere l’udienza di verifica dello stato passivo in via telematica, con modalità idonee a garantire il contraddittorio e la partecipazione dei creditori.
In via telematica potrà altresì svolgersi l’udienza di adunanza dei creditori nell’ambito della procedura del concordato preventivo.
Tali novità non potranno che favorire la celerità dello svolgimento delle udienze delle procedure concorsuali soprattutto di qui procedimenti in cui vi sono numerosi creditori, provenienti da varie parti d’Italia. Finalmente (con l’augurio che la novità legislativa possa trovare ampia applicazione) i creditori oltre a subire il danno di vedersi falcidiare il proprio credito, non dovranno subire la beffa di sopportare costi, spesso notevoli, per partecipare all’udienza fallimentare magari presso un tribunale distante dalla propria sede.
Il provvedimento in esame fa un passo avanti rispetto all’attuale processo telematico previsto per le procedure concorsuali; infatti, se fino a oggi, mediante il deposito telematico degli atti, il creditore non doveva più recarsi in tribunale per il semplice deposito dell’atto giudiziario, grazie alla novità legislativa non dovrà più recarsi in tribunale nemmeno per partecipare all’udienza, ma potrà seguire e partecipare attivamente ad essa anche da remoto.
Ulteriore novità introdotta dal decreto banche che favorisce l’utilizzo degli strumenti tecnologici dell’ambito delle procedure concorsuali è l’ampliamento della possibilità riconosciuta agli organi delle procedure concorsuali (curatore, commissario giudiziale, liquidatore giudiziale) di accedere ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e, in particolare, nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, nel pubblico registro automobilistico e in quelle degli enti previdenziali. Prima della novella legislativa, gli organi della procedura potevano accedere alle banche dati delle pubbliche amministrazioni solo per ricostruire il passivo e l’attivo fallimentare; ora potranno accedere alle predette banche dati anche per il recupero o la cessione dei crediti anche se sprovvisti di titolo esecutivo. Pertanto gli organi della procedura, utilizzando le banche dati della pubblica amministrazione, potranno accedere in tempi celeri e con riscontri precisi a una serie di informazioni, in forza delle quali potranno valutare sin da subito la solvibilità del debitore della società sottoposta alla procedura concorsuale e, pertanto, impostare in tempi brevi una valutazione circa la fattibilità dell’azione di recupero del credito e i beni da aggredire, alleggerendo i tribunali dalle procedure di recupero infruttuose. Stefano Loconte e Leonardo Angelastri

Foto del profilo di Andrea Gentile

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