DECRETO BANCHE: Il bene in pegno resta in azienda (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Decreto banche. Il provvedimento approvato ieri introduce una formula che non toglie l’oggetto della garanzia al debitore
Il bene in pegno resta in azienda
All’inadempimento il creditore può vendere i cespiti, darli in locazione ed escutere i crediti

Gio.30 – Una svolta epocale nella materia delle garanzie rilasciabili a supporto della concessione di credito alle imprese da parte delle banche, con la finalità di stimolare l’erogazione di finanziamenti a fronte di un maggior grado di protezione delle ragioni del creditore in caso di inadempimento del debitore finanziato. Questo l’obiettivo del decreto legge 3 maggio 2016 n. 59 definitivamente approvato in Parlamento (la legge di conversione è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), il quale punta su due nuovi istituti: la codificazione di una specifica versione del cosiddetto “patto marciano” (si veda l’articolo in basso) e l’introduzione nel nostro ordinamento del “pegno non possessorio”.
Già la sua stessa denominazione evidenza la novità che il pegno non possessorio presenta, rispetto alla tradizionale figura del pegno contenuta nel Codice civile, vale a dire il fatto che l’oggetto del pegno rimane nella disponibilità del debitore: per costituire il pegno non è più necessario che si abbia la consegna della cosa al creditore (articolo 2786, Codice civile) e la prelazione del creditore nella ripartizione del prezzo ricavato dalla vendita del bene oggetto di pegno non dipende più dal fatto che tale bene sia rimasto nel possesso del creditore (articolo 2787, Codice civile).
Per pegno non possessorio si intende, dunque, il pegno concesso mediante atto scritto, pubblicato in un registro (il «registro dei pegni non possessori») tenuto con modalità informatiche dall’agenzia delle Entrate. Per effetto di questa pubblicità il pegno non possessorio si costituisce, prende grado (dal che la possibilità di una pluralità di gradi di pegno) e diviene opponibile ai terzi (anche nel caso di procedure concorsuali).
Il pegno non possessorio è concedibile solo dagli imprenditori iscritti nel Registro delle imprese e serve a garantire i crediti loro concessi, «presenti o futuri», «determinati o determinabili» (ma con specificazione del loro importo massimo) inerenti all’esercizio dell’impresa; e può essere impresso unicamente su:
a) crediti derivanti l’esercizio dell’impresa o a essa inerenti;
b) su beni mobili anche immateriali destinati all’esercizio dell’impresa (con esclusione dei beni mobili registrati) «esistenti o futuri, determinati o determinabili anche mediante riferimento a una o più categorie merceologiche o a un valore complessivo».
A meno che il contratto di concessione del pegno non stabilisca diversamente, chi concede il pegno è autorizzato a trasformare o alienare (nel rispetto della loro destinazione economica) i beni gravati da pegno: in tal caso il pegno si trasferisce, rispettivamente, al prodotto risultante dalla trasformazione, al corrispettivo della cessione del bene gravato o al bene sostitutivo acquistato con tale corrispettivo.
Al verificarsi di un evento che determina l’escussione del pegno, il creditore, previo avviso scritto al datore della garanzia, ha facoltà di procedere:
a) alla vendita dei beni oggetto del pegno, trattenendo il corrispettivo a soddisfacimento del credito fino a concorrenza della somma garantita e con l’obbligo di restituire l’eccedenza al debitore; la vendita deve essere effettuata dal creditore tramite procedure competitive anche mediante soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di non apprezzabile valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati (l’operatore esperto è nominato di comune accordo tra le parti o, in mancanza, è designato dal giudice);
b) alla escussione dei crediti oggetto di pegno fino a concorrenza della somma garantita;
c) alla locazione del bene oggetto del pegno, imputando i canoni a soddisfacimento del proprio credito fino a concorrenza della somma garantita;
d) all’appropriazione dei beni oggetto del pegno fino a concorrenza della somma garantita, a condizione che il contratto preveda anticipatamente i criteri e le modalità di valutazione del valore del bene oggetto di pegno e dell’obbligazione garantita. Angelo Busani

Foto del profilo di Andrea Gentile

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