ITALIA OGGI SETTE
Nell’atto di pignoramento l’avvertimento sull’inammissibilità dell’opposizione tardiva
Meno ostacoli all’esecuzione
Lun.4 – Esecuzioni con meno intoppi e più rapidi alla meta. Vediamo come. Il decreto-legge, con modifica all’articolo 492 del codice di procedura civile, stabilisce che l’atto di pignoramento deve contenere l’avvertimento che l’opposizione all’esecuzione (articolo 615, comma 2, terzo periodo) è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione del bene pignorato. Il senso della modifica è evitare strascichi giudiziari e dare, il primo possibile, il ricavato dell’esecuzione ai creditori. L’opposizione può essere proposta oltre il termine nel caso in cui sia fondata su fatti sopravvenuti o se l’interessato dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile. La disposizione si applica ai procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione iniziati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.
Liberazione immobile. Ottenere rapidamente l’immobile comprato all’asta: il decreto, per semplificare l’iter di liberazione dell’immobile pignorato, stabilisce la competenza del custode, anche dopo la pronuncia del decreto di trasferimento, in ordine all’attuazione del provvedimento di liberazione. Il custode, certo deve agire secondo le disposizioni del giudice dell’esecuzione immobiliare, ma è esonerato dall’osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti del codice di procedura civile (esecuzione per consegna o rilascio). Il decreto-legge precisa, inoltre, che per l’attuazione dell’ordine il giudice può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari.
Magari, però, in casa si trovano beni mobili che non devono essere consegnati o documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale. Per questa ipotesi il custode deve intimare alla parte tenuta al rilascio o al soggetto al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnando un termine, non inferiore a 30 giorni, salvi i casi di urgenza.
La novità si applica agli ordini di liberazione disposti, nei procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione iniziati successivamente al decorso del termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.
Visita preventiva. Il decreto-legge consente agli interessati di esaminare i beni in vendita entro 15 giorni dalla richiesta, prima di presentare l’offerta d’acquisto. La visita preventiva deve essere svolta con modalità idonee a garantire la riservatezza dell’identità degli interessati e a impedire che essi abbiano contatti tra loro.
Telematica. Le vendite dei beni immobili pignorati avverranno obbligatoriamente con modalità telematiche. Si estende anche al settore delle vendite immobiliari la regola introdotta per la vendita dei beni mobili pignorati deve avere luogo con modalità telematiche.
Il giudice dell’esecuzione può disporre che la vendita abbia luogo con modalità mista e cioè contestualmente con modalità sia telematiche che tradizionali. La disposizione si applica alle vendite forzate di beni immobili disposte dopo il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.
Terzo da nominare. Il bene pignorato potrà essere assegnato a favore di un terzo da nominare.
La disposizione si applica alle istanze di assegnazione presentate, nei procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, dopo 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.
Pagamenti parziali. Per ridurre i tempi di recupero del credito, i giudici dell’esecuzione e i professionisti delegati possono effettuare distribuzioni anche parziali delle somme ricavate dall’esecuzione immobiliare.
Decreto ingiuntivo. Il decreto legge modifica l’articolo 648, primo comma, codice di procedura civile, chiarendo che, nel caso in cui il debitore contesti un credito solo parzialmente, il giudice sia obbligato (e non facoltizzato) a concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto sulla parte non contestata, garantendo in tal modo la provvisoria esecutività del credito avente prova certa.
Ricerca banche dati. I beni da pignorare si possono trovare mediante ricerca sulle banche dati pubbliche, tra cui l’anagrafe dei conti.
Il decreto inserisce alcune aggiunte. In primo luogo si prescrive che possono avvalersi delle medesime disposizioni in materia di ricerca dei beni con modalità telematiche il curatore, il commissario e il liquidatore giudiziale, anche ai fini del recupero o della cessione dei crediti, e anche per accedere ai dati relativi ai soggetti nei cui confronti la procedura ha ragioni di credito, pur in mancanza di titolo esecutivo nei loro confronti. Il decreto dispone, inoltre, che quando delle disposizioni sulla ricerca telematica ci si avvale nell’ambito di procedure concorsuali e di procedimenti in materia di famiglia, l’autorizzazione spetta al giudice del procedimento.
Come spiegano i dossier parlamentari, vengono rafforzati i poteri di indagine patrimoniale del curatore fallimentare, del commissario e del liquidatore giudiziale, estendendo a questi il potere di accesso alle banche dati contenenti informazioni patrimoniali, con la finalità, esplicitata dalla norma, di agevolare il recupero o la cessione dei crediti. A ntonio Ciccia Messina