DECRETO BANCHE: Pegno registrato alle Entrate (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

L’altro strumento. La garanzia «non possessoria» prevede un importo massimo
Pegno registrato alle Entrate

L’espressione pegno non possessorio fotografa la principale novità che questo pegno presenta, rispetto alla tradizionale figura del pegno contenuta nel Codice civile: il fatto che l’oggetto del pegno rimane nella disponibilità del debitore. Per costituire il pegno non è più necessario che si abbia la consegna della cosa al creditore (articolo 2786, Codice civile) e la prelazione del creditore nella ripartizione del prezzo ricavato dalla vendita del bene oggetto di pegno non dipende più dal fatto che tale bene sia rimasto nel possesso del creditore (articolo 2787, Codice civile).
Per pegno non possessorio si intende dunque il pegno concesso con atto scritto, pubblicato nel «registro dei pegni non possessori» tenuto con modalità informatiche dall’agenzia delle Entrate (anche se forse sarebbe stato più fisiologico mantenerlo nell’alveo della Giustizia, sulla falsariga del registro delle riserve di proprietà, articolo 1524 del Codice civile); con questa pubblicità il pegno quindi si costituisce, prende grado (dal che la possibilità di una pluralità di gradi di pegno) e diviene opponibile ai terzi (anche in procedure concorsuali).
Il pegno non possessorio è concedibile solo da imprenditori iscritti nel Registro imprese e garantisce i crediti loro concessi, «presenti o futuri», «determinati o determinabili» (ma con specificazione dell’importo massimo) inerenti l’esercizio dell’impresa; può essere impresso solo su beni mobili destinati all’esercizio dell’impresa (con esclusione dei beni mobili registrati) «esistenti o futuri, determinati o determinabili anche mediante riferimento a una o più categorie merceologiche o a un valore complessivo». A meno che il contratto di concessione del pegno non stabilisca diversamente, chi concede il pegno è autorizzato a trasformare o alienare (rispettandone la destinazione economica) i beni gravati: in tal caso il pegno si trasferisce, rispettivamente, al prodotto della trasformazione, al corrispettivo della cessione del bene gravato o al bene sostitutivo acquistato con tale corrispettivo.
Al verificarsi di un evento che determina l’escussione del pegno, il creditore, previo avviso scritto al datore della garanzia, ha facoltà di procedere:
alla vendita dei beni oggetto del pegno, trattenendo il corrispettivo fino a concorrenza della somma garantita e con l’obbligo di restituire l’eccedenza al debitore; la vendita va effettuata dal creditore con procedure competitive anche mediante soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di non apprezzabile valore, da operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati (l’operatore esperto è nominato d’accordo tra le parti o, in mancanza, è designato dal giudice);
alla escussione dei crediti oggetto di pegno fino a concorrenza della somma garantita;
alla locazione del bene oggetto del pegno, imputando i canoni a soddisfacimento del credito fino alla somma garantita;
all’appropriazione dei beni oggetto del pegno fino a concorrenza della somma garantita, a condizione che il contratto preveda anticipatamente criteri e modalità di valutazione del bene oggetto di pegno e dell’obbligazione garantita.
Se la filosofia della nuova norma è evidentemente ampliare il ventaglio di garanzie che le imprese possono concedere alle banche senza sottrarre i beni oggetto di garanzia al ciclo produttivo, vi è peraltro da notare che ci sarà da fare i conti con il fatto che si tratta di vendere forzosamente beni oggetto di un pegno senza spossessamento. Ciò genera, a prima vista, almeno due tipi di problemi: quello dell’apprensione materiale del bene da parte del creditore nei locali dell’impresa debitrice e, ancor prima, quello dell’individuazione concreta del bene, se la garanzia sia costituita su beni considerati per masse o per valore o risultanti dalla trasformazione di altri beni.

Foto del profilo di Andrea Gentile

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