DECRETO BANCHE: Stato passivo, esame telematico (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Fallimenti. Va preservato il contraddittorio
Stato passivo, esame telematico

lun.23 – Più spazio alla telematica anche nelle procedure concorsuali. Il decreto legge 59/2016 (all’articolo 6) modifica infatti la legge fallimentare (Rd 267/42) e ammette il ricorso alle comunicazioni online per alcuni adempimenti che finora si sono svolti nell’ufficio del giudice. Le nuove possibilità sono già in vigore dallo scorso 4 maggio.
Le riforme degli ultimi anni hanno innestato nella legge fallimentare l’utilizzo delle nuove tecnologie. Ad esempio, il comitato dei creditori può esprimere i propri voti anche «con mezzo elettronico o telematico» (articolo 41). E il rendiconto del curatore è comunicato al fallito con lettera raccomandata solo se non è possibile utilizzare la modalità telematica (articolo 116).
Ora, con il Dl 59/2016, le comunicazioni online investono anche l’udienza fissata per l’esame dello stato passivo (articolo 95 della legge fallimentare). Un’udienza in cui il giudice delegato, anche in assenza delle parti, decide sulle domande di ammissione al passivo dei crediti (o di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili), ma può anche procedere agli atti di istruzione richiesti dalle parti. Ebbene, «in relazione al numero dei creditori e all’entità del passivo», il giudice delegato può adesso stabilire che «l’udienza sia svolta in via telematica con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione dei creditori, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della procedura da soggetti terzi». Questi «soggetti terzi» sono innanzitutto le società che gestiscono i siti internet previsti dall’articolo 490 del Codice di procedura civile; quelli, cioè, in cui sono inseriti gli avvisi relativi alle espropriazioni di beni mobili registrati (superiori a 25mila euro) e di immobili.
Inoltre, con l’entrata in vigore del Dl 59/2016, il comitato dei creditori della procedura fallimentare si considera costituito con l’accettazione, anche per via telematica, della nomina da parte dei suoi componenti e senza la necessità di una convocazione dinanzi al curatore (articolo 40 della legge fallimentare).
Anche il procedimento di concordato preventivo diventa più telematico. Il tribunale, quando dichiara aperta la procedura, deve ordinare la convocazione dei creditori entro 120 giorni. Anche in questo caso – così prevede l’articolo 163 della legge fallimentare, modificato dal Dl 59/2016 – il decreto di convocazione può disporre che «l’adunanza sia svolta in via telematica» con le stesse garanzie previste per l’udienza telematica fissata per l’esame dello stato passivo. E anche i presupposti sono gli stessi; infatti, il ricorso alle comunicazioni online va valutato «in relazione al numero dei creditori e all’entità del passivo».
In ogni caso, quando il tribunale ha disposto che l’adunanza dei creditori si svolga in via telematica, la discussione sulla proposta di concordato del debitore «e sulle eventuali proposte concorrenti è disciplinata con decreto, non soggetto a reclamo, reso dal giudice delegato almeno dieci giorni prima dell’adunanza» (lo stabilisce il nuovo articolo 175 della legge fallimentare). Antonino Porracciolo

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