IL SOLE 24 ORE
Decreto banche. La versione del provvedimento approvata dal Senato istituisce elenchi in ogni tribunale
Vendite con professionisti doc
Milano. Vendita dei beni pignorati solo con un professionista Doc. Che dovrà essere iscritto all’elenco istituito in ogni tribunale e dimostrare di avere assolto gli obblighi di formazione. È questa una delle novità inserite dal Senato nel testo del decreto legge banche. Un cambiamento significativo rispetto alla disciplina attuale, in base alla quale il consiglio notarile distrettuale, il consiglio dell’ordine degli avvocati e il Consiglio dell’ordine dei dottori commercialisti e esperti contabili comunicano ogni triennio ai presidenti dei tribunali gli elenchi, distinti per ciascun circondario, rispettivamente dei notai, degli avvocati e dei commercialisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita dei beni immobili.
Soddisfatto alla fine il presidente nazionale dei dottori commercialisti Gerardo Longobardi. «La versione licenziata dal Senato è stata sensibilmente modificata nella parte in cui si prevedevano onerosi obblighi formativi e di aggiornamento professionale e prove valutative di fine corso a carico dei professionisti iscritti ad albi. Siamo dunque soddisfatti perché hanno in parte trovato ascolto le nostre proposte che mettevano in luce come l’elenco dei professionisti delegati è già esistente e che i requisiti richiesti per potervi essere iscritti sono compiutamente fissati nel codice di rito oltre che dalle leggi professionali di appartenenza».
Determinante sarà però, per dare sostanza all’elenco, il decreto del ministero della Giustizia con il quale dovranno essere definiti gli obblighi di formazione (sia quella qualificata come «prima» sia quella periodica). Presso ogni Corte di appello, sarà costituita una commissione, con il compito di provvedere alla tenuta dell’elenco, all’esercizio della vigilanza sugli iscritti, alla valutazione delle domande di iscrizione e all’adozione dei provvedimenti di cancellazione dall’elenco. L’incarico di componente della commissione ha durata triennale, può essere rinnovato una sola volta e non comporta alcuna indennità o retribuzione a carico dello Stato, né alcun tipo di rimborso spese.
Si attribuisce poi alla Scuola superiore della magistratura la funzione di elaborare le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento, sentiti il Consiglio nazionale forense, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e il Consiglio nazionale notarile.
La nuova disciplina prevede che, quando ricorrono ragioni speciali, l’incarico di vendita dei beni può essere conferito a un professionista non iscritto all’elenco, con, nel provvedimento di conferimento dell’incarico, l’indicazione analitica dei motivi della scelta. Inoltre, si dispone che i professionisti cancellati dall’elenco non possano essere reinseriti nel triennio in corso e nel triennio successivo.
Un decreto del ministero della Giustizia, da adottare di concerto con il Mef, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, stabilirà gli importi delle quote di partecipazione individuale ai corsi di formazione e di aggiornamento previsti dalla nuova normativa.
Giovanni Negri