DECRETO BANCHE: Vendite, sì al riparto anche se i crediti sono controversi (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Dl banche. Le novità per l’esecuzione e le procedure concorsuali
Vendite, sì al riparto anche se i crediti sono controversi
Possibilità estesa ai fallimenti Serve sempre una fideiussione

Lun.11 – Diventa possibile ripartire le somme anche se i crediti sono controversi. Con mirati emendamenti integrativi, la legge di conversione del Dl banche (la legge 119/2016, in vigore dal 3 luglio, che ha convertito il Dl 59/2016) interviene sia sui procedimenti esecutivi sia sulle procedure fallimentari e introduce regole che consentono il riparto delle somme contestate senza attendere i tempi delle opposizioni proposte dai controinteressati.
Per giungere prima possibile a soddisfare i creditori, l’articolo 596 del Codice di procedura civile viene integrato (dall’articolo 4, comma 1, lettere i e i-bis del Dl 59) e si aprono nuovi scenari per il professionista che ha eseguito la vendita nel processo esecutivo e che ha il compito di formare un progetto di distribuzione anche parziale, purché non superiore al 90% delle somme da ripartire. A precise condizioni al giudice si dà facoltà di disporre la distribuzione, anche parziale, delle somme ricavate, in favore dei creditori che hanno diritto all’accantonamento (quelli cioè che devono provvedere a munirsi di titolo esecutivo perché ne sono privi al momento della vendita) o in favore dei creditori i cui crediti sono oggetto di controversia perché i creditori concorrenti ne contestano esistenza, misura o diritti di prelazione (promuovendo così il procedimento incidentale previsto dall’articolo 512 del Codice di procedura civile dal quale potrebbe derivare anche l’esigenza di sospendere la distribuzione).
La chance della fideiussione
Il titolare del credito controverso che voglia comunque beneficiare di un’immediata distribuzione delle somme deve presentare una fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata dai soggetti indicati dall’articolo 574 del Codice di procedura civile: cioè banche, assicurazioni o intermediari finanziari che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione.
La fideiussione deve essere idonea a garantire la restituzione alla procedura delle somme che – a seguito della risoluzione delle controversie o in caso di mancata acquisizione del titolo esecutivo – risultino ripartite in eccesso, anche in base a provvedimento provvisoriamente esecutivo sopravvenuto, nonché la corresponsione degli interessi, secondo il tasso applicato dalla Bce alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, a decorrere dal pagamento e sino all’effettiva restituzione. La fideiussione viene escussa dal custode o dal professionista delegato alla vendita su autorizzazione del giudice.
Per i fallimenti
Un meccanismo analogo viene introdotto anche nell’articolo 110 della legge fallimentare (dall’articolo 6, comma 1, lettera c-bis, del Dl 59).
In questo caso, è il curatore a dover predisporre un progetto di ripartizione anche quando lo stato passivo è contestato con i mezzi di gravame previsti dall’articolo 98 della legge fallimentare:
l’opposizione, che il creditore che ha visto respingere anche solo in parte le sue pretese può proporre contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo per ottenere l’accoglimento della sua domanda;
l’impugnazione, con cui il curatore o un creditore possono contestare l’ammissione di un credito altrui;
la revocazione, che il curatore o un creditore possono proporre (una volta spirati i termini per l’opposizione e l’impugnazione) per chiedere che il provvedimento di accoglimento o di rigetto vengano revocati se si scopre che sono stati determinati da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi che non sono stati prodotti tempestivamente per causa non imputabile.
In tutti questi casi il curatore deve indicare nel progetto di ripartizione, oltre che le somme immediatamente ripartibili per ogni creditore, anche le somme controverse che saranno ripartibili previo rilascio in favore della procedura di una fideiussione con le caratteristiche previste dal nuovo articolo 596 del Codice di procedura civile. Così le eventuali somme ripartite in eccesso potranno essere recuperate alla procedura con l’immediata escussione della fideiussione.
L’articolo 110 della legge fallimentare, in caso di reclamo contro il progetto di riparto, prevede l’accantonamento per le somme corrispondenti ai crediti contestati. Ora, in alternativa, il nuovo testo prevede la possibilità di ricorrere alla fideiussione per consentire anche qui l’immediata distribuzione delle somme. a cura di Giovanbattista Tona

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