DECRETO GIUSTIZIA: Sulla nomina dei difensori garanzie avanti tutta (Italia Oggi)

ITALIA OGGI

Sulla nomina dei difensori garanzie avanti tutta

Sulla nomina del difensore penale, la Ue si adegua all’Italia. Formalmente è il contrario e cioè il è legislatore italiano che attua la direttiva 2013/48; ma i principi della norma europea sono quasi tutti già presenti nel codice di procedura italiano, tanto che il decreto legislativo di recepimento della citata direttiva si riduce a una manciata di articoli. Non c’era bisogno di altro, visto l’impianto codicistico italiano già rispettoso delle norme scritte anche nel provvedimento europeo. Nella sostanza l’Europa si è ispirata all’Italia.
Il governo, in ogni caso, ha definitivamente approvato, durante il consiglio dei ministri del 30 agosto 2016, l decreto legislativo sul diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo
Partendo dal presupposto che l’ordinamento processuale italiano offre già un livello di garanzie in materia di assistenza, di partecipazione e di garanzie contro l’autoincriminazione, il decreto legislativo si misura solo con alcuni specifici istituti.
Nel dettaglio, innanzi tutto si estendono all’individuazione di persona le garanzie già previste in caso di interrogatorio, ispezione o confronto: l’atto diventa un atto garantito e, quindi, deve essere presente un difensore, previamente avvisato. L’individuazione è un atto investigativo atipico, che può consistere, per esempio, nel sottoporre una serie di fotografie alla persona informata sui fatti. Altra modifica riguarda la nomina difensore europeo. L’autorità giudiziaria dello stato europeo di emissione del mandato d’arresto europeo, senza indebito ritardo, dopo essere stata informata che una persona ricercata desidera nominare un difensore nello stato di emissione, deve fornire informazioni alla persona ricercata per agevolarla nella nomina di un difensore. Per esempio deve fornire l’elenco aggiornato dei difensori oppure il nome di un difensore di turno nello stato di emissione in grado di fornire informazioni e consulenza in casi connessi al mandato d’arresto europeo.
Il decreto legislativo garantisce, poi, al soggetto colpito da mandato di arresto europeo il diritto di ricevere l’avviso della facoltà di nominare un difensore anche nello stato membro di emissione.
L’omissione della informazione sul diritto di nominare un difensore europeo comporta una violazione dei diritti della difesa, integrando una nullità di ordine generale, sotto il profilo della mancata assistenza e rappresentanza dell’imputato. Antonio Ciccia Messina

Foto del profilo di Andrea Gentile

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