DIRITTO FALLIMENTARE: Presto le crisi di gruppo con gestione unitaria (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Verso la riforma. Con la delega varata in Cdm previsti solo un ricorso, un giudice e un commissario
Presto le crisi di gruppo con gestione unitaria
Verso la riforma. Con la delega varata in Cdm previsti solo un ricorso, un giudice e un commissario

Tra i principali obiettivi delprogetto di riforma elaborato dalla Commissione Rordorf, approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 11 febbraio, vi è l’introduzione di una gestione unitaria della crisi e dell’insolvenza nei gruppi d’imprese. Una gestione su cui è necessario avere una normativa specifica: nonostante l’esercizio dell’attività d’impresa attraverso una pluralità di società appartenenti al medesimo gruppo sia certamente una fattispecie molto comune, la legge fallimentare non disciplina la crisi dei gruppi di imprese.
In eventi del genere, è assai frequente che la crisi di una società del gruppo si propaghi rapidamente alle altre, per varie ragioni: dalla necessità di destinare nuove risorse alla sola società in crisi sottraendole ad altre, alla prestazione di reciproche garanzie fideiussorie, all’automatico peggioramento del rating bancario per tutte le società del gruppo.
La riforma si occupa sia dell’ipotesi di liquidazione giudiziale sia di quella di concordato preventivo di gruppo.
La riforma imminente
Con particolare riferimento a quest’ultima procedura, finalizzata alla conservazione della continuità aziendale, il progetto di riforma introduce il principio della gestione unitaria delle singole procedure attraverso la proposizione di un unico ricorso per tutte le società del gruppo, anche quando le singole imprese abbiano la propria sede in circoscrizioni giudiziarie diverse, e l’obbligatoria nomina di un unico giudice delegato e di un unico commissario giudiziale.
È altresì prevista l’individuazione di criteri per la formulazione dei piani unitari per la risoluzione della crisi del gruppo, anche attraverso operazioni contrattuali e riorganizzative che siano funzionali alla continuità aziendale e al miglior soddisfacimento dei creditori.
La norma attuale
In attesa dell’evoluzione legislativa, la crisi infragruppo è regolata in modo non uniforme dalla giurisprudenza (si vedano la sentenza della Cassazione 20559 del 13 ottobre 2015 e quella del Tribunale di Teramo del 5 gennaio 2016, alle quali è dedicato l’articolo qui a fianco).
L’esistenza di un interesse di gruppo, superiore a quello delle singole società che lo compongono, è affermata dell’articolo 2497 del Codice civile.
Questo principio, pacifico in condizioni fisiologiche, viene, però, negato nell’ambito patologico della crisi d’impresa, dove la soddisfazione di creditori di una società attraverso il sacrificio del patrimonio di un’altra trova un limite invalicabile nell’autonoma responsabilità patrimoniale di ciascun soggetto, prescritta dall’articolo 2740 del Codice civile.
In caso di pluralità di società in crisi, dunque, i creditori di ogni singola società hanno diritto di venire soddisfatti prioritariamente con il patrimonio e i flussi finanziari riferibili a quella società, senza che essi possano essere destinati a beneficare creditori altrui.
Altro elemento di criticità riguarda i finanziamenti infragruppo erogati a supporto delle imprese in crisi che, in base all’articolo 2497 quinquies del Codice civile, devono essere considerati postergati.
La via del risanamento
Il risanamento del gruppo di imprese, allo stato attuale, passa dunque per l’autonomo risanamento di ciascuna società, posto che il fallimento della singola società rischia, nella maggior parte dei casi, di pregiudicare in modo irreversibile il salvataggio delle altre.
Nella prassi dei tribunali non mancano, peraltro, pragmatici tentativi di coordinamento tra concordati preventivi riguardanti società appartenenti allo stesso gruppo mediante la nomina del medesimo giudice delegato per tutte le procedure correlate e, spesso, del medesimo commissario giudiziale.
Questo coordinamento di fatto trova, però, un limite insormontabile nella riconducibilità di tutte le singole società alla circoscrizione dello stesso tribunale.
Sull’inammissibilità di un’unica sede di gruppo, in deroga alle norme ordinarie, si è pronunciata anche la sentenza della Cassazione. 20559/2015 la quale ha, infatti, escluso che i diversi fori competenti per le singole società siano attratti a quello della capogruppo, seppure sulla scorta di un’unitaria attività di direzione e coordinamento.
Pagina a cura di Angelo Busani Alberto Guiotto

Foto del profilo di Andrea Gentile

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