ITALIA OGGI
Limiti all’avvocatura unica tra più enti
Sì all’avvocatura unica fra più comuni, ma soltanto se ogni legale segue unicamente gli affari dell’ente di appartenenza. Deve invece essere annullata la delibera adottata dal consiglio con cui si mette il personale dell’avvocatura comunale a disposizione di altri enti locali, per esempio perché sono più piccoli e dispongono di meno risorse: la possibilità di aderire convenzionandosi al progetto, infatti, è contraria ai paletti contenuti nella riforma forense, mentre la Finanziaria 2008 autorizza sì gli enti locali a coalizzarsi per tagliare le spese, ma solo a patto che gli avvocati provenienti dagli enti convenzionati trattino esclusivamente gli affari legali delle rispettive amministrazioni. È quanto emerge dalla sentenza 1608/16, pubblicata dalla terza sezione del Tar Lombardia. Va in fumo, almeno per ora, l’iniziativa di «federalismo legale». A far annullare la delibera incriminata è un gruppo di avvocati amministrativisti che non vede di buon occhio il progetto del comune più grande offerto ai paesi vicini. E in effetti il nuovo statuto della professione forense approvato con la legge 247/12 non ha mutato il quadro delle incompatibilità per gli avvocati con il lavoro subordinato: i legali che operano nell’ufficio dell’ente devono iscriversi all’elenco speciale e possono trattare soltanto le cause dell’amministrazione di riferimento. Altrettanto vale per le consulenze da svolgere. In occasione della riforma forense il legislatore ben poteva ampliare il campo delle deroghe. Ma non l’ha fatto. Così come da anni, ormai, manca una disciplina organica delle avvocature e dunque anche per i legali degli enti bisogna fare riferimento alla legge professionale. Le norme della Finanziaria 2008 sono dettate per ridurre la spesa pubblica e devono essere interpretate in modo compatibile con la disciplina dell’ordinamento forense: la convenzione tra comuni è valida a condizione che la struttura unitaria operi a livello amministrativo, mentre gli avvocati dei vari enti aderenti devono conservare la loro indipendenza. Il risparmio sui costi previsto dall’articolo 2 comma 12 della legge 244/07 scatta con le economie di scala che si ottengono concentrando in una sede sola il personale distaccato dagli enti e le risorse strumentali e le attività collaterali da svolgere, per esempio quelle di cancelleria. Non è però prevista alcuna modifica delle mansioni degli avvocati. Bisogna infatti ricordare che la disciplina dell’ordinamento della professione forense costituisce una legislazione speciale, che come tale non può essere derogata da una normativa generale successiva (visto che la legge 247/12 non innova sulle incompatibilità fra avvocati e lavoro dipendente). Inoltre la disciplina delle deroghe al regime di incompatibilità, per sua natura, è di stretta interpretazione e non suscettibile di estensione. Spese di giudizio compensate per l’assoluta novità della questione affrontata dai giudici. Dario Ferrara