ITALIA OGGI
In Cdm il disegno di legge che recepisce l’accordo Ue del 2013. Sezioni speciali depotenziate
Un tribunale dei brevetti europei
Nasce la nuova corte. Primo grado, appello e cancelleria
Anche il governo italiano muove per recepire nell’ordinamento giudiziario del paese l’accordo europeo che, il 19 febbraio 2013, ha istituito il tribunale unificato dei brevetti europei. E lo fa con un disegno di legge, oggi al vaglio del Consiglio dei ministri. Il nuovo tribunale ha personalità giuridica in ciascuno stato membro contraente e si compone di un tribunale di 1° grado, una Corte d’appello e una cancelleria. Il ddl al vaglio dell’esecutivo, invece, interviene per integrare il dlgs 168/2003, che aveva istituito presso tribunali e Corti d’appello sezioni specializzate in materia di proprietà industriale. E lo fa aggiungendo un comma, che di fatto estromette tali corti da tutte quelle controversie per cui è prevista la competenza esclusiva del nuovo tribunale unificato dei brevetti Ue. Competenze che sono dettate dallo stesso accordo Ue (del Consiglio, n. 2013/C175/01, firmato il 19/2/2013 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Ue C 175 del 20/6/2013). La giurisdizione delle sezioni per la proprietà industriale viene così limitata alle sole controversie in materia di diritto d’autore, ai giudizi relativi alla violazione della normativa antitrust Ue e alle controversie per azioni di nullità e di risarcimento del danno o per provvedimenti d’urgenza. Il tutto fatto salvo il regime transitorio che lo stesso accordo Ue prevede, all’articolo 83.
Gli ambiti esclusivi in cui dovrà operare il nuovo tribunale unificato sono:
– azioni per violazione o minaccia di violazione di brevetti e certificati protettivi complementari e relativi controricorsi, comprese le domande riconvenzionali relative a licenze;
– azioni per misure provvisorie e cautelari e ingiunzioni;
– azioni di revoca di brevetti e di accertamento di nullità dei certificati protettivi complementari;
– azioni per il risarcimento danni o per indennizzi derivanti dalla protezione provvisoria conferita da una domanda di brevetto europeo pubblicata;
– azioni di compensazione per licenze ex articolo 8 del regolamento (UE) n. 1257/2012;
– azioni su decisioni prese dall’Ufficio europeo dei brevetti nello svolgimento dei compiti di cui all’art. 9 del regolamento (UE) n. 1257/2012.
Il ddl modifica anche il codice di proprietà industriale, estendendo l’esclusiva dei diritti di brevetto. Cioè l’esclusiva nel realizzare l’invenzione e nel trarne profitto dalla stessa sul territorio italiano. In particolare, il ddl dispone che il brevetto conferisca al suo titolare anche il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, la fornitura di mezzi relativi a un elemento indispensabile dell’invenzione stessa e necessari per la sua attuazione. In pratica, di questa fornitura non potranno beneficiare soggetti diversi dagli aventi diritto di brevetto quando questi abbiano conoscenza dell’idoneità di tali mezzi a attuare l’invenzione. Disposizione che non si applica se i componenti l’invenzione sono già in commercio. Luigi Chiarello