FALLIMENTI: Debiti ristrutturati verso tutti i creditori con il 75% dei consensi (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Crisi d’impresa. Lo schema di legge delega per la riforma
Debiti ristrutturati verso tutti i creditori con il 75% dei consensi
Esdebitazione estesa al socio responsabile

Nuovi ruolo e regole per l’accordo di ristrutturazione del debito nella versione che emerge dallo schema di legge delega per la riforma della disciplina della crisi d’impresa e dell’insolvenza, approvato dal Consiglio dei ministri a febbraio. Le novità principali riguardano la valenza cogente dell’accordo, le soglie di approvazione e le misure protettive, oltre che gli effetti esdebitatori. Il quadro che se ne ricava è di uno strumento flessibile ed agevole.
L’articolo 5, comma 1, lettera a) dello schema dispone che negli accordi di ristrutturazione non liquidatori il meccanismo secondo cui l’adesione del 75% dei creditori possa obbligare anche il restante 25% operi non solo per gli intermediari finanziari (come accade oggi, dopo che il Dl 83/2015 ha introdotto l’articolo 182-septies della Legge fallimentare), ma anche per gli altri creditori. Si estende quindi la deroga all’obbligo di pagamento pressoché subitaneo dei creditori dissenzienti, per evitare comportamenti strumentali da parte di chi, poco esposto, tenti di avvantaggiarsi in danno di chi invece ha molto più da perdere. La delega non ne parla, ma è prevedibile che – come auspicato anche da Confindustria nell’audizione del dicembre 2015 – le misure di salvaguardia dell’interesse dei creditori oggi previste a favore di coloro cui si estende l’effetto cogente dell’accordo (buona fede nella trattativa, completa informativa e soddisfazione non inferiore ad altre alternative concretamente praticabili), siano mantenute ed estese ai creditori diversi dagli intermediari finanziari.
Prevista anche la riduzione, sino all’eliminazione, della soglia minima del 60% nell’adesione all’accordo (articolo 182-bis, comma 1), a due condizioni: l’accordo non deve prevedere la moratoria dei pagamenti per i creditori dissenzienti, che richiederebbe un più ampio consenso in quanto penalizzante; il debitore non deve chiedere di accedere anticipatamente allo stand still protettivo, che consente (articolo 182-bis, comma 6), prima del deposito dell’accordo per l’omologa (e quindi nel corso delle trattative) di ottenere il divieto di prosecuzione e avvio di azioni esecutive o cautelari individuali e di rendere inefficace l’acquisizione di ogni titolo di prelazione dopo l’iscrizione dell’istanza nel Registro imprese.
La delega incide anche sulla struttura delle misure protettive, per renderle più efficaci, assimilandole a quanto oggi l’articolo 168 della legge Fallimentare prevede per il concordato preventivo. Oggi l’operatività dello stand still nell’accordo di ristrutturazione è limitata a 60 giorni. Pochi, posto che i creditori hanno 30 giorni dall’iscrizione per proporre opposizione e che l’omologa può intervenire solo dopo che il Tribunale abbia deciso. Se i tempi per gestire opposizione ed emissione del decreto di omologa richiedessero più dei residui 30 giorni, il debitore si troverebbe esposto nella fase finale di formalizzazione dell’accordo alla prosecuzione delle azioni individuali e soprattutto alla trascrizione di nuovi gravami, stavolta efficaci ed opponibili. Inoltre, il rinvio dell’articolo 182-bis, comma 3, al solo secondo comma dell’articolo 168 rende opponibili le ipoteche giudiziali iscritte anche poco prima dell’iscrizione ed inefficaci solo quelle successive, non operando la retroattività di 90 giorni prevista nel concordato preventivo. Ciò rende le trattative per definire l’accordo, in assenza di istanza di sospensione, esposte al pericolo di interventi imprevisti o strumentali, capaci di compromettere il percorso. Occorre attendere la declinazione normativa, ma ci pare che l’invito della delega abbia ampio terreno su cui muoversi.
Apprezzabile infine l’invito a prevedere che l’effetto esdebitatorio dell’accordo si estenda al socio illimitatamente responsabile, come oggi l’articolo 184, comma 2, della legge Fallimentare prevede per il concordato preventivo.
L’immagine che se ne trae è quello di un accordo di ristrutturazione destinato a operare soprattutto all’esito virtuoso dell’attivazione tempestiva di una procedura di allerta, quale strumento preordinato a convenzionare gli accordi maturati con i creditori. Claudio Ceradini

Foto del profilo di Andrea Gentile

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