ITALIA OGGI
I modelli predisposti dal Tribunale di Milano per gli atti introduttivi
Fallimenti, carte ad hoc
Azioni di responsabilità con prospetti standard
sab. 5 – Snelliti i processi relativi alle azioni di responsabilità promosse dal curatore fallimentare nei confronti di amministratori, sindaci e liquidatori di società di capitali (art.146 legge fallimentare). Il Tribunale di Milano, infatti, ha predisposto due prospetti dedicati da inserire nella prima pagina degli atti introduttivi dei procedimenti. Per quanto riguarda la citazione, il modello è denominato «prospetto dei fatti costitutivi della domanda», mentre, per quanto concerne la comparsa di risposta, il modello è rubricato «prospetto delle contestazioni e dei fatti estintivi e/o impeditivi e/o modificativi della pretesa». Con una comunicazione firmata dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa, il Tribunale di Milano invita, quindi, i difensori delle procedure e dei convenuti nelle cause di responsabilità promosse dai curatori fallimentari nei confronti di amministratori, sindaci e liquidatori di società di capitali, a inserire nella prima pagina degli atti introduttivi dei procedimenti due prospetti, predisposti ad hoc dalla sezione meneghina. Entrambi i modelli comprendono alcune voci tipiche ed altre da riempire con indicazioni sintetiche, senza che ciò abbia alcuna incidenza sul contenuto specifico dell’atto difensivo.
Le controversie interessate saranno quelle promosse dai curatori fallimentari ai sensi dell’art. 146 della legge fallimentare, spesso caratterizzate da un’elevata complessità dovuta all’ampiezza dell’arco temporale in cui si inseriscono le vicende gestorie e gli addebiti mossi ai convenuti. Per semplificare l’attività di lettura e di individuazione degli elementi salienti della vicenda, sono dunque stati elaborati due prospetti di cui il Presidente ritiene utile l’inserimento negli atti introduttivi. L’iniziativa, aderisce allo spirito delle recenti modifiche legislative intervenute in tema di: sintesi nella redazione degli atti di parte e dei provvedimenti del giudice depositati in via telematica (art. 16-bis, comma 9-octies del dl n. 179/2012, come modificato dal dl 83/2015), di priorità nella trattazione delle controversie in cui è parte un fallimento, come previsto dall’art. 43 della legge fallimentare, modificato dal dl 83/2015. Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una società di capitali nei confronti dell’amministratore della stessa, l’individuazione e la liquidazione del danno risarcibile dev’essere operata avendo riguardo agli specifici inadempimenti dell’amministratore, che l’attore ha l’onere di allegare, onde possa essere verificata l’esistenza di un rapporto di causalità tra tali inadempimenti ed il danno di cui si pretende il risarcimento. Nelle predette azioni la mancanza di scritture contabili della società, pur se addebitabile all’amministratore convenuto, di per sé sola non giustifica che il danno da risarcire sia individuato e liquidato in misura corrispondente alla differenza tra il passivo e l’attivo accertati in ambito fallimentare, potendo tale criterio essere utilizzato soltanto al fine della liquidazione equitativa del danno, ove ricorrano le condizioni perché si proceda a una liquidazione siffatta, purché siano indicate le ragioni che non hanno permesso l’accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell’amministratore e purché il ricorso a detto criterio si presenti logicamente plausibile in rapporto alle circostanze del caso concreto. Cinzia De Stefanis