FALLIMENTI: Falliscono le Srl «socie di fatto» (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Diritto dell’economia. Via libera all’estensione alle società di capitali anche senza che vi sia insolvenza
Falliscono le Srl «socie di fatto»

Milano. Fallimento allargato alle società di capitali che partecipano, come soci illimitatamente responsabili, di una società di fatto insolvente. Anche quando queste società non sono in stato di insolvenza. Lo chiarisce la Corte di cassazione con la sentenza n. 12120 della Prima sezione civile depositata ieri. La Corte ha così accolto il ricorso presentato contro la decisione della Corte d’appello di Firenze che aveva negato nel caso in questione la possibilità di applicare l’articolo 147 della Legge fallimentare sul fallimento della società con soci a responsabilità illimitata.
La Cassazione ricorda una linea interpretativa tesa all’emersione della realtà economica sottostante alle diverse scelte che possono essere fatte dagli imprenditori. In questo senso viene valorizzata una recente pronuncia (la n. 1095 del 2016) che ha ammesso la fallibilità di una società di capitali, nel caso una srl, che si è accertato essere socia di una società di fatto insolvente, quando la partecipazione è stata assunta in assenza di una precedente delibera assembleare.
Così, ricorda la Cassazione, acquisito che la cooperazione tra un soggetto persona fisica e una società a responsabilità limitata ha operato anche solo per fatti concludenti sul piano societario, sulla base dei consolidati elementi dell’esercizio in comune dell’attività economica, ne deriva una responsabilità personale di tutti i suoi componenti, instaurando in questo modo il presupposto del fallimento.
In questa direzione milita poi, sottolinea la Cassazione, anche la teoria della società apparente fondata sull’ampiezza di tutela dei creditori, anche involontari o privi di adeguata informazione, e sull’esigenza di protezione dell’affidamento.
La sentenza si preoccupa poi di chiarire anche il rapporto tra i creditori delle diverse società: «i citati livelli di protezione dei creditori e dei terzi dell’imprenditore effettivo, individuale e collettivo e dell’imprenditore apparente societario,per come fissati nei principi regolatori della fallibilità soggettiva, esprimono un contemporaneo sacrificio dei creditori dei soggetti che, nel procedimento per la dichiarazione di fallimento e solo in esso, subiscono la reiscrizione dei rispettivi patrimoni all’interno di meccanismi riorganizzativi della responsabilità secondo i criteri della concorsualità e, in caso di società, della destinazione dell’attivo al pagamento dei debiti dell’imprenditore collettivo».
Serve, però, un accertamento di fatto che dovrà essere compiuto dai giudici di appello cui la Cassazione rinvia. Saranno loro a dover verificare il legame tra società di fatto e società a responsabilità limitata. Tenendo presente, tra l’altro, che l’utilizzo strumentale di una o più società di capitali per una diversificazione e delimitazione degli investimenti e della responsabilità di chi le progetta, le dirige e le governa, non si traduce automaticamente in un abuso. Anzi, si tratta di uno schema in qualche mondo obbligato nel modello delle diverse responsabilità limitate. Giovanni Negri

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