IL SOLE 24 ORE
Decreto «crescita». Da chiarire la decorrenza delle modifiche al regime fiscale della riduzione dei debiti nelle procedure
Giro di vite sui nuovi concordati
Le modifiche al regime fiscale delle sopravvenienze attive introdotte dal decreto «crescita e internazionalizzazione» (Dlgs 147/2015) rischiano di compromettere la tenuta dei concordati in continuità. Sono diverse, infatti, le istanze di concordato presentate nel corso del 2015, rette da piani basati sul regime fiscale previgente, che rischiano di dover essere pesantemente riviste alla luce della nuova disciplina del “bonus” da concordato.
L’articolo 88 del Tuir, prima delle modifiche introdotte dal Dlgs 147, prevedeva la non imponibilità delle sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione dei debiti d’impresa in caso di concordato fallimentare o preventivo. Con l’articolo 13 del decreto internazionalizzazione la disciplina è stata rivista e ora prevede: l’irrilevanza assoluta della riduzione dei debiti in sede di concordato fallimentare o concordato preventivo liquidatorio;
la non imponibilità – ma solo per la parte che eccede le perdite pregresse e di periodo (senza il limite dell’80%) e gli interessi passivi eccedenti – della riduzione dei debiti d’impresa in sede di concordato “di risanamento”.
In sostanza, la sopravvenienza attiva derivante dai concordati di risanamento assorbe prioritariamente le perdite pregresse e le eccedenze di interessi passivi – annullando le imposte anticipate eventualmente iscritte a fronte di tali perdite/eccedenze – e solo per l’eccedenza si traduce in un provento non tassabile. Il riferimento ai concordati di risanamento dovrebbe essere inteso alle procedure in continuità, ai sensi dell’articolo 186-bis della legge fallimentare, ed è chiaramente finalizzato a equiparare il regime fiscale di queste procedure agli accordi di ristrutturazione del debito (articolo 182-bis della legge fallimentare) e ai piani attestati (articolo 67, comma 1, lettera d).
Nella prima versione dello schema di decreto si prevedeva che le modifiche decorressero dal periodo d’imposta 2015; la decorrenza è stata poi rivista nella versione definitiva del provvedimento, per evitare effetti retroattivi che, oltre a contrastare con lo Statuto del contribuente, potessero pregiudicare i piani redatti a supporto di domande di concordato già depositate nel 2015, anteriormente alla pubblicazione del decreto crescita. La tassazione del bonus deve infatti essere riflessa nei piani previsionali redatti a supporto della domanda di concordato, con conseguente impatto sotto il profilo patrimoniale (assorbimento di imposte anticipate) e finanziario (uscita di cassa per effetto del pagamento di imposte a seguito dell’assorbimento delle perdite).
La norma prevede ora che le modifiche decorrano dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 7 ottobre 2015, quindi dal 1° gennaio 2016 per i soggetti solari, ma senza specificare quale sia l’evento che segna il confine tra vecchia e nuova disciplina. In prima battuta, lo spartiacque del 1° gennaio sembra vada inteso con riferimento alla data di omologa. Pertanto, per le procedure in continuità omologate a partire dal 1° gennaio 2016, le relative sopravvenienze attive sconterebbero il regime penalizzante previsto dall’attuale versione dell’articolo 88 del Tuir, pur se riflesse nei piani predisposti in conformità al trattamento fiscale vigente alla data di redazione del piano.
Una simile interpretazione, pur se conforme con il dato letterale della norma e con le impostazioni contabili previste dal Oic 6, potrebbe mettere a rischio le domande presentate nell’ultima parte dello scorso anno, che “poggiavano” su piani predisposti in vigenza della normativa precedente. Sarebbe pertanto opportuno interpretare la decorrenza in maniera più graduale, riferendo la data del 1° gennaio alla data di presentazione dell’istanza, piuttosto che alla data di omologa della stessa. In tal modo, si renderebbe applicabile il vecchio regime in relazione a tutte le istanze presentate alla data del 31 dicembre 2015, in vigenza della passata disciplina. Giacomo Albano
I punti chiave
01 LA VECCHIA DISCIPLINA
l’articolo 88, comma 4 del Tuir prevedeva la non imponibilità delle sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione dei debiti d’impresa in caso di concordato fallimentare o preventivo. In caso di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ovvero di un piano attestato, la riduzione dei debiti dell’impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite fiscali, pregresse e di periodo
02 LE MODIFICHE
La disciplina ora prevede: l’irrilevanza assoluta della riduzione dei debiti in sede di concordato fallimentare o concordato preventivo liquidatorio; la non imponibilità – per la parte che eccede le perdite pregresse e di periodo (senza considerare il limite del 80%) e gli interessi passivi eccedenti – della riduzione dei debiti d’impresa in sede di concordato “di risanamento”
03 GLI EFFETTI
La sopravvenienza attiva derivante dai concordati di risanamento – da intendersi come procedure in continuità ai sensi dell’articolo 186-bis della legge fallimentare – assorbe prioritariamente le perdite pregresse e le eccedenze di interessi passivi – annullando le imposte anticipate eventualmente iscritte a fronte di tali perdite/eccedenze – e solo per l’eccedenza si traduce in un provento non tassabile
04 LA DECORRENZA
Nella prima versione del decreto si prevedeva che le modifiche decorressero dal periodo d’imposta 2015; la decorrenza è stata poi rivista nella versione definitiva, per evitare effetti retroattivi che avrebbero pregiudicato i piani a supporto di domande di concordato già depositate nel 2015. La norma prevede ora che le modifiche decorrano dal periodo successivo a quello in corso al 7 ottobre 2015, quindi dal 1à gennaio 2016 per i soggetti solari