FALLIMENTI: ll Dl sui fallimenti allarga il tiro (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

ll Dl sui fallimenti allarga il tiro
Alle misure sul recupero crediti si affiancano interventi per sveltire i processi civili

dom.17 – Milano. Non solo le misure per agevolare il recupero dei crediti da parte delel banche e quelle sui rimborsi agli obbligazionisti delle quattro banche (Banca Etruria, Banca Marche, CariFerrara, CariChieti) salvate dal governo, con la chance dell’arbitrato per chi non rientra negli automatismi. Il decreto legge in corso di elaborazione tra ministero della Giustizia e Mef potrebbe infatti imbarcare un pacchetto di norme per rendere più efficiente il processo civile. Norme che verrebbero stralciate dal disegno di legge delega in discussone al Senato dopo l’approvazione della Camera per dotarle di efficacia immediata. Il tutto tenuto insieme dalla necessità di dare una risposta immediata a una quadro che, pur se con segnali incoraggianti, vede la giustizia civile ancora assolutamente deficitaria. Almeno stando al «Quadro di valutazione della giustizia 2016» della Commissione europea, reso pubblico pochi giorni fa, che vede, su dati 2014, l’Italia in terz’ultima posizione nel settore civile, comprese le controversie di natura commerciali, con oltre 500 giorni per ottenere un giudizio di primo grado (solo Cipro e Malta fanno peggio).
Naturalmente, l’attenzione di tutti è rivolta al piano sul recupero crediti che si lega a doppio filo alla nascita del fondo Atlante, ovvero lo strumento che garantirà le ricapitalizzazioni delle banche italiane e l’acquisto di parte degli Npl.
Il decreto dovrebbe mettere in campo un mix di interventi che vanno dal debutto di nuovi istituti come il pegno non possessorio, a inedite competenze per gli organi societari di controllo, dai sindaci ai revisori, cui verrebbe attribuita la competenza a chiedere la dichiarazione di fallimento, a tagli di tempi per le insinuazioni al passivo, per l’inefficacia delle ipoteche giudiziali, per la presentazione del piano dopo la “prenotazione” nel concordato in bianco. In aggiunta a ciò arriveranno la revisione e il potenziamento di alcuni passaggi chiave della fase esecutiva, favorendo i pignoramenti, e una corsia preferenziale per l’afflusso di nuova finanza, con la possibile sospensione delle soglie antiusura su controllo dell’autorità giudiziaria.
Ma la novità delle ultime ore, che fa assumere al decreto, una fisionomia più ampia, è l’intenzione di traghettarvi alcune disposizioni della delega sulla procedura civile. A partire da quella sull’applicazione del rito sommario di cognizione per tutte le cause di competenza del giudice unico.
Il rito ordinario di cognizione sarebbe conservato per le sole liti nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale. Attraverso il taglio dei tempi, escludendo la previsione astratta di scadenza obbligatorie, si punta a una riduzione immediata dei processi civili. Un’utopia? Non tanto, se si tiene conto nel 2014 la durata media dei procedimenti civili introdotti con rito sommario è stata di 535 giorni a fronte dei 900 giorni dei procedimenti avviati con rito ordinario.
E se la previsione incide sul contenzioso in essere, per evitare il proliferare delle cause davanti ai giudici, si ammette l’ingresso della condanna d’ufficio per la parte che ha agito o ha resistito con mala fede o colpa grave: la sanzione sarebbe di natura pecuniaria e compresa tra un minimo di mille e un massimo di 10mila euro.
La sanzione sarebbe poi cumulabile con la condanna al risarcimento del danno a favore della controparte (che deve però agire per ottenerla) e con quella prevista in via equitativa quando il giudice si pronuncia sulle spese. Insomma un fuoco di sbarramento che dovrebbe funzionare da deterrente nei confronti delle controversie più pretestuose.
Sul piano organizzativo verrebbe ampliata la competenza del tribunale delle imprese, comprendendo anche:
a) le controversie in materia di concorrenza sleale, anche se non è interessato l’esercizio dei diritti di proprietà industriale e intellettuale;
b) le controversie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa;
c) le azioni di classe;
d) le controversie riguardanti gli accordi di collaborazione nella produzione e nello scambio di beni o servizi, relativi a società interamente possedute dai partecipanti all’accordo;
e) le controversie in materia di abuso di dipendenza economica;
f) le controversie in materia societaria già devolute alla sezione specializzata, anche relative a società di persone.
Infine, per innalzare il grado di trasparenza del mercato delle venite forzate, si stabilisce che le vendite dei beni immobili pignorati dovranno avere luogo solo con modalità telematiche. Giovanni Negri

Foto del profilo di Andrea Gentile

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