FALLIMENTI: Professionisti a bocca asciutta (Italia Oggi Sette)

ITALIA OGGI SETTE

FALLIMENTI/ La Cassazione pretende che sia il creditore a presentare la prova
Professionisti a bocca asciutta
Niente parcella se non quantificata nel procedimento

Lun.10 – Ricorso contro la decisione che determina il passivo fallimentare: spetta al professionista (creditore) l’onere della prova. Il professionista che, opponendosi al passivo fallimentare, sostiene di avere agito per vedersi riconosciuto il compenso per varie prestazioni, tra cui la predisposizione situazione contabile, la riconciliazioni clienti/fornitori e le riunioni varie con l’amministratore della società per risolvere la problematica mediante concordato, deve provare di avere indicato ciò nel procedimento fallimentare. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 18705 del 23 settembre 2016. Dal procedimento è emerso che della domanda riferita a tali attività fatta dal professionista non sia stata trovata neppure una traccia nel provvedimento impugnato.
Per cui la Suprema corte si è dovuta limitare a esprimere il proprio principio in materia secondo cui qualora con il ricorso per Cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente (nel caso di specie del professionista), al fine di evitare la dichiarazione di inammissibilità, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione dinnanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto.
Dunque, secondo il parere dei massimi giudici, il creditore avrebbe dovuto chiarire con assoluta precisione a quali prestazioni detto compenso fosse riferito, in maniera tale da potere assicurare che le suddette attività non fossero state già retribuite. Inoltre, come osservato dal giudice di legittimità, non è stata fornita nessuna domanda né al giudice delegato, né al Tribunale. In conclusione, la Corte di legittimità ha respinto il ricorso presentato dal professionista e lo ha condannato al rimborso delle spese sostenute per il giudizio. Vincenzo D’Andò

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