FALLIMENTI: Un contributo unificato fisso (Italia Oggi)

ITALIA OGGI
Le linee guida del mingiustizia per la quantificazione nelle procedure concorsuali
Un contributo unificato fisso
Dalla sentenza di fallimento alla chiusura: 851 euro

Linee guida del ministero della giustizia per la determinazione del contributo unificato nelle procedure concorsuali. Con la circolare del 1° aprile scorso, infatti, via Arenula ha risposto ai quesiti relativi alla somma da percepire per le opposizioni allo stato passivo fallimentare, per le diverse fasi endoprocessuali della procedura fallimentare e per le fasi di natura giurisdizionale delle altre procedure concorsuali. Il legislatore, infatti, dopo aver previsto, con l’art. 9 del dpr n. 115/2002, l’obbligo di versamento del contributo unificato per «la procedura concorsuale», ha, al successivo art. 13, comma 5, indicato l’ammontare del contributo unificato dovuto unicamente «per la procedura fallimentare», definita quale quella che va «dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura». Di conseguenza, osserva via Arenula, non rientrano nella previsione normativa in esame, tra le altre, la fase istruttoria prefallimentare, la procedura di opposizione allo stato passivo fallimentare e tutte le fasi giudiziali delle altre procedure concorsuali. Dato che nella prassi operativa degli uffici giudiziari, riscontra il ministero, sono state adottate interpretazioni diverse, l’ufficio legislativo e di gabinetto hanno evidenziato una serie di circostanze per uniformare i vari comportamenti. Anzitutto, secondo l’impianto del testo unico sulle spese di giustizia, è dovuto il versamento di un contributo unificato di iscrizione a ruolo per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, nella procedura concorsuale e nella volontaria giurisdizione. Gli importi del contributo unificato, secondo il dpr n. 115/2002, devono essere basti sul valore della domanda e sulla materia e natura del procedimento. Gli uffici giudiziari, quindi, dovranno fissare per la procedura fallimentare, ovvero per «la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura», un contributo fisso di euro 851,00. Per le fasi di natura giurisdizionale delle altre procedure concorsuali, invece, dovrà farsi riferimento alla dichiarazione di valore resa dall’avvocato ai sensi dell’art. 14, dpr n. 115/2002 al momento dell’individuazione del giudice competente a decidere sulla domanda proposta e del tipo di procedura azionata. Gabriele Ventura

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