IL SOLE 24 ORE
Riforma del fallimento. Le modifiche al Codice civile previste nel disegno di legge della commissione Rordorf
Per le Srl più controlli anti-crisi
Sindaci e minoranze qualificate potranno chiamare in causa il Tribunale
Anche il Codice civile esce ridisegnato dallo schema di disegno di legge delega “Rordorf” sulla riforma delle crisi d’impresa. Lo spirito è quello di rendere più incisivi e fruibili gli strumenti di controllo, favorire l’emersione tempestiva della crisi d’impresa e precisare alcune delle possibili conseguenze. Ecco i punti principali.
Denuncia gravi irregolarità
Anche nelle società a responsabilità limitata l’organo di controllo e le minoranze qualificate potranno in caso di gravi irregolarità degli amministratori chiedere l’intervento del Tribunale ex articolo 2409 del Codice civile. La modifica è prevista dal testo di delega approvato dal Consiglio dei ministri, all’articolo 13, lettera f). Incide su un tema dibattuto dal 2003, con orientamenti giurisprudenziali contrastanti, tra legittimità e merito.
Da un lato c’è chi sostiene che, nel modello di srl introdotto dal Dlgs 6/2003, la privatizzazione del rapporto tra socio e società è così pervasiva da escludere il rimedio giudiziale agli atti di mala gestio; perlomeno nei termini di cui all’articolo 2409, che prevede invece l’intervento del Tribunale per l’accertamento della presenza e della gravità delle irregolarità. L’unico meccanismo di tutela sarebbe individuabile nel potere di attivazione dell’azione di responsabilità che l’articolo 2476, comma 3, assegna al singolo socio, con eventuale misura cautelare di revoca dell’amministratore. Una lettura privatistica, appunto (Corte costituzionale, sentenza 481/2005; Cassazione, sentenza 403/2010).
Dal lato opposto c’è chi attribuisce al potere del socio la funzione di tutela del proprio interesse, non di quello sociale, circostanza che si appaleserebbe in tutti i casi in cui, nelle srl, soci ed amministratori coincidessero, decadendo quindi per ognuno l’interesse ad azionare ogni censura. L’interesse sociale e generale soffrirebbero quindi di carenza di tutela e il collegio sindacale di un’ingiustificata mutilazione dei propri poteri (sentenze Tribunale Milano 26 marzo 2010, Tribunale Trieste 21 gennaio 2011 e Tribunale Bologna 4 febbraio 2015).
L’indicazione della delega, oltre che risolutiva della discussione, appare coerente con lo spirito della riforma, largamente basato sulla emersione tempestiva della crisi. Se l’organo di controllo fosse dotato del potere di denuncia di comportamenti contrari ai crismi della corretta gestione e anche solo potenzialmente dannosi, oltre che di segnalazione all’Occ (articolo 4 della delega), allora probabilmente l’intervento tempestivo diventerebbe possibile anche in presenza di amministratori poco collaborativi, a sicuro vantaggio del meccanismo nel suo complesso.
Sospensione obbligo
Come già accade per chi introduce un concordato preventivo (articolo 182-sexties della Legge fallimentare), anche chi attiverà le procedure di allerta beneficerà, secondo il disegno della delega, della sospensione degli obblighi di scioglimento per erosione del patrimonio, di cui all’articolo 2484, n.4. In assenza di una norma specifica, l’organo amministrativo della società in crisi si troverebbe nella condizione di dover scegliere tra l’immediata richiesta alla compagine sociale di copertura delle perdite, senza sapere se e in che misura il recupero sia possibile, o il deposito presso il Registro delle imprese della dichiarazione di accertamento della causa di scioglimento, ed alla attivazione del processo di nomina dei liquidatori, proprio mentre le soluzioni alla crisi vengono esaminate ed il piano di risanamento predisposto, magari con successo. E non gli è concessa alternativa, poichè l’articolo 2486 assegna una precisa responsabilità al comportamento in questo senso omissivo dell’amministratore. Il senso dell’indirizzo è quindi quello di prevedere che la compagine sociale possa valutare misura e tempi del proprio intervento all’esito della procedura di allerta, quando si sia compreso il quadro complessivo e le conseguenti probabilità, di successo del risanamento o di cessazione dell’attività, con a quel punto conseguente ed indefettibile scioglimento e liquidazione della società.
Responsabilità
Chiude il cerchio delle modifiche funzionali a definire il quadro giuridico della fase di approccio tempestivo alla crisi la lettera e) dell’art. 13 della delega, che opportunamente invita il legislatore a regolamentare i criteri di quantificazione del danno che arreca alla società e ai creditori proprio l’amministratore che omettesse di rilevare la causa di scioglimento e non attivi l’allerta, contravvenendo a quanto l’articolo 2486 attualmente gli impone. Claudio Ceradini