IL SOLE 24 ORE
Famiglia. Dopo la bocciatura della circolare
Negli accordi di separazione più spazio ai legali
Il Tar del Lazio dà partita vinta all’Associazione italiana avvocati per la famiglia (sentenza 7813, si veda «Il Sole 24 Ore» di sabato 9 luglio), accogliendo il ricorso contro la circolare del ministero dell’Interno (6 del 2015) intervenuta sulla legge 162/2014 del 2014, di de-giurisdizionalizzazione degli accordi di separazione. La circolare consentiva alla coppia di coniugi di arrivare – secondo accordi diretti tra loro – a richiedere la separazione, il divorzio o la modifica delle pattuizioni previste in questi ultimi provvedimenti, rivolgendosi direttamente, all’Ufficiale di stato civile, pur in assenza sostanziale di un professionista di fiducia, che valutasse, per entrambi, la convenienza dell’accordo, data la previsione, solo facoltativa, di un solo avvocato. L’impugnazione è stata accolta e la circolare annullata.
Dopo un primo provvedimento (circolare 19/2014) che, più conforme allo spirito della norma, aveva escluso che si potessero raggiungere accordi diretti tra coniugi rivolgendosi direttamente all’Ufficiale di stato civile quando questi prevedessero una qualunque clausola di carattere patrimoniale, con la circolare impugnata veniva consentito alle parti di accedere alla procedura semplificata anche per i casi di modifica delle condizioni separative o divorzili con la «rivisitazione quantitativa» dell’importo dell’assegno.
La circolare ministeriale, aveva così aggirato il limite posto dalla legge istitutiva della “negoziazione assistita” a tutela della parte debole del rapporto coniugale, interpretando – in modo non conforme – la limitazione dell’impossibilità di prevedere «patti di trasferimento patrimoniale» restringendola al solo senso letterale di «accordi aventi effetto traslativo di un bene».
L’interpretazione ministeriale consentiva così – in assenza di una concertazione raggiunta a seguito di una negoziazione assistita delle reciproche posizioni, all’esito della quale le eventuali concessioni economiche, fatte dal marito alla moglie o viceversa, fossero il frutto di scelte meditate con l’ausilio del proprio legale di fiducia, (specificamente richiesto uno per ogni coniuge) – di rivolgersi direttamente all’Ufficiale di stato civile chiedendo, allo stesso, di ricevere il loro accordo separativo, divorzile o di modifica, senza che nessun professionista avesse tutelato la parte debole del rapporto coniugale; non potendosi certamente riconoscere alcuna competenza, in tal senso, all’ufficiale anagrafico.
Diversamente all’articolo 6 della legge 162 del 2014 è prevista la possibilità per i coniugi, quando raggiungono attraverso negoziazione assistita un accordo separativo o divorzile o di modifica del precedente regime, anche economico, della disposizione familiare, di presentare tale accordo direttamente all’Ufficiale di stato civile – previa la sola verifica del Pm sulle eventuali previsioni per i figli minori o diversamente non autosufficienti – con un lavoro di reciproche concessioni, che però sia appunto «filtrato dall’opera consulenziale degli avvocati di parte» che acquisiscono lo specifico incarico di dichiarare, e quindi di garantire espressamente nella stesura dell’accordo separativo, come questo «non violi diritti indisponibili e non sia contrario a norme di ordine pubblico, ai sensi dell’articolo 5 comma 2 della legge 162/2014».
L’annullamento della circolare n 6/2014 è stato disposto, va sottolineato, proprio in aderenza allo spirito originario della legge sulla negoziazione assistita. Legge che ha introdotto nel nostro ordinamento un’ipotesi rilevantissima in termini numerici di “de-giurisdizionalizzazione” del ricorso al giudice per gli accordi separativi, in presenza di condizioni, riconosce la sentenza, che «non danneggino i soggetti deboli del rapporto coniugale». Giorgio Vaccaro