ITALIA OGGI
La proroga generalizzata impatta sulle buste paga
730 online, rimborsi in ritardo
Per il 730 precompilato servono i tempi supplementari. Nell’anno dell’avvio sperimentale della dichiarazione precompilata c’è bisogno dunque di ricorrere a un extra time fino al 23 luglio prossimo, per consentire anche ai contribuenti che hanno optato per il c.d. «fai-da-te» di trasmettere il modello all’Agenzia delle entrate. Il ritardo nella trasmissione dei modelli comporterà, quale ovvia e diretta conseguenza, anche lo slittamento in avanti dei rimborsi dovuti dai contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente ed assimilati dichiarabili attraverso il modello 730/2015. Come se tutto ciò non bastasse l’Agenzia delle entrate, sul filo di lana della scadenza del 7 luglio scorso, ha pensato bene di fornire gli ultimi chiarimenti attraverso la circolare n.26/e data appunto 7 luglio 2015.
Le motivazioni dello slittamento, per tutti, al 23 luglio prossimo sono espressamente elencate nella suddetta circolare. Tenuto conto della necessità di agevolare l’adempimento dichiarativo per i contribuenti nel primo anno di avvio sperimentale della dichiarazione precompilata e considerato che le dichiarazioni on line sono immediatamente disponibili all’Agenzia delle entrate, si legge infatti nel citato documento di prassi amministrativa, l’invio della dichiarazione 730 tramite l’applicazione web disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate può essere effettuato entro il 23 luglio 2015, stesso termine previsto per la trasmissione da parte dei Caf e dei professionisti.
Tutti insieme appassionatamente dunque. Ma con un distinguo. Mentre per i Caf e i professionisti abilitati lo slittamento al 23 luglio, disposto dal Dpcm 26 giugno 2015, si applica a condizione che entro lo scorso 7 luglio 2015 questi ultimi abbiano effettuato la trasmissione di almeno l’80% delle dichiarazioni, per i contribuenti singoli lo slittamento dei termini è, ovviamente, senza condizione alcuna.
Lo slittamento dei termini di trasmissione del 730 al 23 luglio prossimo trascina in avanti anche la finestra temporale entro la quale è possibile procedere alla trasmissione di un modello 730 rettificativo senza il pagamento di sanzioni. Sul punto la circolare n. 26/e è chiarissima. Tenuto conto della proroga concessa dal Dpcm del 26 giugno scorso, recita infatti la circolare, il termine per la trasmissione delle dichiarazioni in rettifica senza applicazione di sanzioni che deve necessariamente avvenire tramite il Caf o il professionista abilitato, deve considerarsi il 23 luglio 2015, purché siano rispettate le condizioni previste dallo schema di decreto (percentuale di invii entro il 7 luglio).
Qualora invece la dichiarazione rettificativa venga trasmessa dopo il 23 luglio – o entro tale data ma il Caf o il professionista non rispettino le condizioni quantitative per beneficiare dello slittamento – la circolare in commento fa il punto sull’entità delle sanzioni dovute e sulle modalità di pagamento delle stesse. In caso di presentazione di dichiarazione rettificativa entro il 10 novembre per eliminare errori derivanti da un visto di conformità infedele, precisa la circolare, il Caf è tenuto al pagamento di una somma pari all’importo della sola sanzione. La sanzione è ridotta nella misura prevista dall’articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 472 del 1997, pari ad un ottavo del minimo, se il versamento è effettuato entro il suddetto termine del 10 novembre. Andrea Bongi