FISCO: Abuso del diritto con confini certi (Italia Oggi Sette)

ITALIA OGGI SETTE

 

Nel dlgs sulla certezza del diritto garanzie doc per il contribuente soggetto a verifica

Abuso del diritto con confini certi

 

Sab. 25 – Ci sono voluti sette anni, ma alla fine la nave dell’abuso di diritto è giunta in porto. Da quando nel 2008 la Cassazione ha introdotto la clausola generale contro l’ottenimento di vantaggi fiscali indebiti, muovendo direttamente dall’articolo 53 della Costituzione, si sono registrati migliaia di accertamenti e di sentenze. Tutte «basate» su una norma che non c’era. Ora, però, il fenomeno abusivo/elusivo (i due concetti vengono infatti unificati) trova una sua precisa collocazione nell’ambito dell’ordinamento tributario, nello specifico all’articolo 10-bis dello Statuto del contribuente, grazie alle previsioni recate dall’articolo 1 del dlgs sulla certezza del diritto.

Il fisco italiano avrà a un nuovo strumento offerto dalla legge, che consentirà di contestare le operazioni prive di sostanza economica messe in atto solo per conseguire un vantaggio fiscale indebito. Ma tale arma potrà essere sfoderata dai verificatori solo qualora l’operazione non sia riconducibile alle ipotesi di simulazione e frode (ossia «a fenomeni di occultamento del reddito attraverso la manipolazione della realtà», ha evidenziato Assonime), caratterizzandosi l’abuso come un uso «strumentale» di istituti giuridici di per sé leciti. Sulla stessa lunghezza d’onda si è espresso lo stesso governo, nella relazione illustrativa al decreto, riconoscendo che fino a oggi «l’abuso del diritto è stato talvolta impropriamente utilizzato per identificare fattispecie che, invece, presentavano tutti i requisiti della frode, della simulazione e dell’interposizione». I quali, quindi, «avrebbero dovuto essere perseguiti con gli altri specifici strumenti, anche penali, previsti dall’ordinamento tributario».

Nell’ottica di minimizzare il più possibile le incertezze operative manifestatesi in questi anni tra gli operatori, il decreto ribadisce a chiare lettere la libertà del contribuente di scegliere tra diverse soluzioni organizzative e gestionali, purché queste siano sorrette da valide ragioni extrafiscali «non marginali». Quest’ultima dicitura porta con sé una inevitabile arbitrarietà nella valutazione degli uffici. Ma proprio per evitare che le imprese restino «appese» all’apprezzamento dei verificatori, il dlgs introduce specifiche garanzie per il contribuente: procedura rafforzata per l’accertamento, contraddittorio obbligatorio, possibilità di interpello preventivo. E, soprattutto, la previsione secondo cui l’abuso può essere sanzionato solo sul piano amministrativo e mai su quello penale.

Un principio già affermato direttamente dalla legge n. 23/2014 e che, ha sottolineato Assonime nella consultazione n. 9/2015, è legata proprio al fatto che l’abuso «discende dall’applicazione di norme vigenti e dall’erronea interpretazione dei principi sottostanti a tali norme, non dall’occultamento di materia imponibile» (sebbene la suprema corte abbia detto il contrario in più di un’occasione).

Tra le altre garanzie pro-contribuente, viene precisato che la fattispecie abusiva non può più essere rilevata d’ufficio e in via autonoma da parte del giudice tributario, come invece accaduto in passato.

Con il decreto delegato l’Italia risponde anche alla raccomandazione n. 2012/772/Ue della Commissione europea, che aveva chiesto agli stati di introdurre una norma generale antiabuso contro la pianificazione fiscale aggressiva (va detto sul punto che l’Italia si era già mossa in netto anticipo, seppure in via giurisprudenziale). Allo stesso tempo la nuova disciplina appare conforme agli orientamenti della Corte di giustizia Ue, che in varie sentenze ha affermato come debba essere colpito «non qualsiasi vantaggio fiscale, ma solo quelli contrari alla ratio dell’istituto di cui si invoca l’applicazione» (si vedano, tra le altre, le sentenze C-255/02 del 2006, C-425/06 del 2008 e C-277/09 del 2010).

Le novità diventeranno efficaci a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del dlgs. Gli effetti riguarderanno anche le operazioni poste in essere in data anteriore, purché nel frattempo non siano già stati notificati atti di accertamento. In applicazione del principio del favor rei, comunque, la depenalizzazione riguarderà pure le condotte passate. Valerio Stroppa

 

 

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