ITALIA OGGI
CONSIGLIO DEI MINISTRI/ Il decreto approvato stabilisce una nuova nozione
Abuso, l’interpello si allarga
Riconosciuta la facoltà di richiesta al contribuente
Sab. 18 – Interpello anti-abuso del diritto anche alle operazioni realizzate. Sono questi alcuni degli ultimi ritocchi allo schema del decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto che coinvolgono anche il testo dell’art. 1 che introdurrà la nuova fattispecie di abuso/elusione. Le ultime novità recepiscono alcune osservazioni della Sesta Commissione finanze e tesoro del Senato e della sesta Commissione finanze della Camera dei deputati in tema di interpelli in materia di abuso del diritto.
Nella vecchia bozza del decreto era previsto che l’art. 10 bis («Disciplina dell’abuso del diritto o elusione fiscale») da inserire nello Statuto dei Diritti del Contribuente (legge 212/2000) disciplinasse, in tema di abuso/elusione, anche una specifica fattispecie di interpello preventivo. In particolare al contribuente sarebbe dovuta essere attribuita la facoltà di interpellare l’Amministrazione finanziaria per conoscere la determinazione di questa circa il carattere abusivo o meno di operazioni progettate ma non ancora realizzate.
Nell’ultima versione dell’art. 1 dello schema di decreto il testo della norma è stato modificato così da estendere la facoltà di interpello anche alle operazioni già realizzate. Al contribuente spetterà la facoltà di interpellare l’Agenzia delle Entrate per conoscere il suo parere circa il carattere abusivo di operazioni sia che siano state già realizzate sia che non lo siano. Il nuovo testo del comma 5 del futuro art. 10-bis, oltre a prevedere una più ampia facoltà d’interpello, dispone inoltre i termini entro i quali l’istanza deve essere presentata. In particolare l’interpello in materia di abuso/elusione dovrà essere presentato «prima della scadenza dei termini per la presentazione della dichiarazione o per l’assolvimento di altri obblighi tributari connessi alla fattispecie cui si riferisce l’istanza medesima».
Oramai è quasi prossima la sostituzione dell’attuale disciplina dell’elusione fiscale delineata dall’art. 37-bis del dpr 600/1973 con la nuova fattispecie di abuso/elusione che sarà introdotta nello Statuto dei diritti del contribuente.
L’art. 1 dello schema di decreto da un lato infatti inserirà nella legge 212/2000 l’art. 10-bis titolato «Disciplina dell’abuso del diritto o elusione fiscale» dall’altro disporrà l’abrogazione dell’art. 37-bis del dpr 600/1973, che ad oggi è l’unica norma che contiene disposizioni in tema di elusione.
La nuova figura di abuso/elusione, nasce dall’unificazione del generale principio di abuso del diritto di matrice giurisprudenziale con la già codificata fattispecie di elusione fiscale, ed avrà una valenza generale, con riguardo a tutti i tributi (imposte sui redditi e imposte indirette, fatta comunque salva la speciale disciplina in materia doganale).
Con la nuova disposizione sarà disciplinato, in particolare, un generale divieto per i contribuenti di utilizzare in modo distorto gli strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio d’imposta, ciò anche se tale condotta non sia in contrasto con alcuna specifica disposizione. Saranno tuttavia fatte salve le operazioni poste in essere per ragioni extrafiscali non marginali. Vista l’ampia portata di tale divieto è stato reputato opportuno specificare che il contribuente avrà comunque la «libertà di scelta tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale». Oltre la definizione della fattispecie di abuso/elusione e dei suoi elementi costitutivi, l’art. 1 dello schema di decreto disciplina tra l’altro l’esimente, la procedura attraverso la quale la fattispecie di abuso/elusione può essere contestata; le garanzie dei contribuenti terzi che hanno sostenuto oneri in relazione alle operazioni abusive; l’irrilevanza penale delle fattispecie abusive e il carattere residuale della fattispecie di abuso/elusione. Claudia Marinozzi