ITALIA OGGI SETTE
Le indicazioni del Cndcec per consulenze su separazioni, divorzi e fine delle unioni civili
Assegni, verifiche a largo raggio
Dati fiscali, c/c e patrimoni per rilevare il tenore di vita
Lun.23 – Per la corretta determinazione dell’assegno divorzile e/o di mantenimento, nell’ambito delle controversie di separazione e/o divorzio, si deve tenere conto anche del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. E questo «tetto massimo» è sicuramente utilizzabile anche in presenza di unioni civili, come recentemente regolamentate. Così il documento della Commissione Ctu – Area funzioni giudiziarie del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Cndcec) del maggio 2016, scaricabile direttamente dal sito istituzionale (www.cndcec.it), utile per la determinazione dell’assegno divorzile e/o di mantenimento nelle cause di separazione (o di divorzio), anche in presenza di unioni di fatto.
Come si evince dall’introduzione, infatti, il documento tiene conto della recente approvazione del disegno di legge che regolamenta le unioni civili tra persone dello stesso sesso, disciplinando le relative convivenze, e detta gli indirizzi per la corretta quantificazione dei citati assegni, nelle ipotesi di scioglimento di qualsiasi tipologia di unione.
Il documento è corposo e di supporto per il commercialista che è chiamato, quale consulente tecnico del giudice (Ctu) ad accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, al fine di procedere, come detto, nella corretta determinazione dei mezzi economici a disposizione dei coniugi (o dei conviventi) al momento della domanda.
La documentazione. Il professionista incaricato, innanzitutto, deve entrare in possesso di un’ampia documentazione, valorizzando i dati fiscali rilevabili dalle dichiarazioni dei redditi e incrociando tali dati con le movimentazioni bancarie e con i dati relativi al patrimonio mobiliare e immobiliare.
Sul punto, il documento tiene a precisare che, pur essendo necessario rilevare il «tenore di vita goduto in costanza di matrimonio», questo non può che rappresentare «in astratto» il tetto massimo dell’assegno, giacché gli ex coniugi (o gli ex conviventi) devono poter mantenere il precedente tenore di vita.
Per il consulente tecnico è necessario, pertanto, acquisire il modello dichiarativo (Unico o 730) e, attraverso l’accesso all’anagrafe tributaria, acquisire tutti i modelli dei sostituti (ex modello 770), al fine di poter incrociare i dati in esso contenuti e riferibili al soggetto indagato. In aggiunta, si rende necessario accedere al registro delle imprese per verificare il possesso di azioni e/o quote di partecipazioni in società, nonché la titolarità di imprese, siano esse individuali che familiari.
Infine, si rende necessario acquisire dati, documenti e informazioni dagli istituti di credito, società finanziarie, società assicurative e quant’altro e dai pubblici registri, al fine di verificare la presenza di beni mobiliari e/o immobiliari, per la corretta determinazione della situazione patrimoniale complessiva. Sul punto, stante la difficoltà oggettiva per ottenere la detta e, soprattutto, completa documentazione, il documento indica, in maniera puntuale, i dati e le informazioni necessarie (estratti c/c, rapporti con società finanziarie, movimenti extra conto, partecipazioni societarie, titoli obbligazionari, polizze assicurative, carte di debito o di credito e quant’altro), anche mediante indagini sviluppate dalla Guardia di finanza o dalla Polizia tributaria.
La valorizzazione. Con riferimento alle rilevazioni necessarie, posta l’acquisizione della più completa documentazione, il documento ricorda che il reddito da determinare non può che essere quello netto, dopo la determinazione del carico fiscale e, in presenza di immobili, il relativo valore deve prescindere da quello catastale, generalmente dichiarato, dovendo essere quantificato con riferimento al cosiddetto «valore di mercato».
Con riferimento agli investimenti, peraltro, il valore dovrebbe essere quello risultante dai relativi atti pubblici e l’accertamento deve avvenire mediante la consultazione dei numerosi archivi informatici (Sdi, Anagrafe tributaria, Conservatoria dei registri immobiliari, Catasto, Cciaa, istituti previdenziali, Motorizzazione civile e quant’altro).
Con riferimento alle indagini bancarie (§ 1.5), il documento ricorda che è il giudice che deve emettere un ordine di esibizione, anche nei confronti di terzi, in ossequio alle prescrizioni contenute nell’art. 210 c.p.c, ordinando agli istituti di credito di esibire gli estratti dei conti correnti intestati al coniuge e/o al convivente, delegando l’acquisizione anche a mezzo di polizia tributaria o con uno specifico consulente tecnico.
L’analisi del reddito. Dopo l’avvenuta acquisizione della completa documentazione, il consulente tecnico entra nel vivo della propria attività e deve procedere nell’analisi prioritaria dei redditi dichiarati, tenendo conto delle varie peculiarità (redditi fondiari, d’impresa, di lavoro autonomo, di lavoro dipendente e redditi diversi).
Con particolare riferimento ai redditi fondiari, l’analisi del professionista incaricato non può prescindere dalla verifica dei dati contenuti nei quadri «RA» (terreni) e «RB» (fabbricati) del modello Unico, che evidenziano gli immobili di proprietà e dichiarati dal soggetto oggetto di indagine.
In presenza di locazioni, si rende necessario verificare l’entità dichiarata in relazione allo stato degli immobili, ma anche tenendo conto dei valori medi rilevabili dalle banche dati immobiliari e delle eventuali spese di manutenzione (ordinarie e/o straordinarie) che potrebbero anche essere determinate in maniera forfetizzata.
Una particolare situazione contemplata dal documento è quella dell’imprenditore agricolo (o coltivatore diretto) giacché la tassazione di tali soggetti è determinata su base fondiaria, a prescindere dal reddito effettivamente realizzato.
Dopo aver verificato la titolarità dell’azienda agricola attraverso il sistema informativo agricolo nazionale (in sigla Sian), deve essere determinato il reddito «effettivo», giacché i redditi dominicale e/o agrario, essendo figurativi, non corrispondono ai proventi effetti realizzati nello svolgimento delle dette attività, di cui all’art. 2135 c.c.
Per la determinazione dei redditi di capitale è imprescindibile l’acquisizione dell’intera documentazione inerente alle partecipazioni e/o la titolarità di aziende anche collocate all’estero, che deve avvenire con la ricerca «per persona» nel registro delle imprese.
Il reddito più facilmente accertabile è quello del lavoratore dipendente in quanto, oltre ad essere indicato puntualmente nella dichiarazione dei redditi nell’apposito quadro, trova riscontro nel modello dei sostituti (ex modello 770) e nelle Certificazioni uniche (Cu), anche se potrebbero concretizzarsi casi di «evasione», in presenza di contratti a tempo parziale.
Il reddito del lavoratore autonomo è di difficile determinazione, anche per il «principio di cassa» applicato e, per il consulente tecnico, è opportuno predisporre, utilizzando la contabilità e le dichiarazioni, un prospetto di raccordo che contenga i compensi dichiarati (quadro «RE» di Unico), quelli annotati nella contabilità e gli incassi transitati nei conti correnti allo stesso riconducibili, tenendo conto anche, con altro prospetto di raccordo, di tutte le spese indicate in dichiarazione, come rilevabili dalla contabilità e come transitate nei conti correnti.
Infine, altra tipologia di reddito da considerare è quella residuale individuata con gli artt. 67-71, del dpr 917/1986 (Tuir), composta soprattutto da operazioni di natura immobiliare (cessione di immobili) o di natura finanziaria (cessione di partecipazioni), per le quali possono emergere minusvalenze e/o plusvalenze.
Si devono analizzare, infine, gli oneri deducibili e detraibili, nonché l’effettivo tenore di vita sostenuto dai coniugi prima della separazione.
L’accertamento patrimoniale. Il documento, nella parte conclusiva, ricorda che deve essere quantificato anche il patrimonio formato, essenzialmente da immobili, beni mobili e beni mobili registrati (vetture, imbarcazioni e quant’altro), nonché da quote societarie, titoli, diritti, crediti e danaro.
Il giudice può chiedere alle parti un’auto-dichiarazione attestante la propria situazione patrimoniale, da riscontrare attraverso l’acquisizione di atti di compravendita, di visure aggiornate, di certificati e planimetrie varie, nonché di contratti di finanziamento e/o di mutui e/o di garanzie di terzi.
È possibile eseguire tale accertamento utilizzando le visure del Pubblico registro automobilistico (Pra) o del Registro delle imbarcazioni da diporto (Rid), ma potrebbe essere necessario verificare la presenza anche di oggetti di pregio (quadri, gioielli, statue, oggetti d’arte e quant’altro) non rilevabili in alcuna banca dati. Fabrizio G. Poggiani