IL SOLE 24 ORE
Delega fiscale. Mano leggera del Fisco per gli inadempimenti collegati alla crisi: per le richieste fino a 5mila euro dilazioni in otto tranche
Avvisi bonari pagabili in più rate
Nessuna decadenza per un lieve ritardo o un insufficiente versamento fino al 3% del dovuto
Dilazioni più lunghe e sanzioni penali collegate solo alle omissioni più significative. Sono tra le principali novità che emergono dagli schemi di Dlgs attuativi della delega per le violazioni tipiche degli operatori con problemi di liquidità a causa della congiuntura.
La crisi d’impresa, infatti, costringe l’imprenditore a operare accurate scelte per “ripartire” nel miglior modo possibile le disponibilità finanziarie. Il più delle volte si tende a privilegiare fornitori e banche, rispetto ai debiti tributari. Nel tempo, il legislatore è ripetutamente intervenuto proprio per ridurre questo fenomeno, consentendo di dilazionare il più possibile il debito tributario rimasto insoluto.
Gli schemi di Dlgs di riforma della riscossione e delle sanzioni tributarie penali e amministrative modificano ulteriormente sia le penalità, sia la tempistica della rateazione, definendo così una nuova gradualità, rispetto a quella vigente, delle penalità in base all’importo non versato. Le imposte indicate in dichiarazione e non versate, normalmente, sono richieste attraverso la comunicazione di irregolarità (avviso bonario), con una sanzione pari al 10%, oltre agli interessi, in luogo di quella ordinaria del 30% richiesta con la cartella di pagamento.
La norma prevede che il debito contenuto nella comunicazione bonaria si possa dilazionare senza particolari formalità, essendo sufficiente versare la prima rata entro 30 giorni dalla notifica senza necessità di garanzie. Sono attualmente possibili al massimo 6 rate trimestrali per importi fino a 5mila euro ovvero 20 rate per debiti superiori. A tal riguardo, l’attuazione della delega prevede un’ulteriore estensione disponendo la rateazione in 8 rate trimestrali, in luogo di 6, per importi fino a 5mila euro.
La decadenza dalla rateazione è prevista in caso di mancato pagamento della prima rata entro 30 giorni dalla notifica dell’avviso bonario ovvero di una sola rata diversa dalla prima entro il termine della successiva.
Le norme attuative stabiliscono ora che le rate scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre e non c’è decadenza in ipotesi di:
lieve inadempimento dovuto a insufficiente versamento della rata per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10mila euro;
e per tardivo versamento della prima rata non superiore a 5 giorni.
Si tratta di misure volte a evitare che disguidi di pochi giorni o di piccole cifre possano compromettere il beneficio del contribuente.
Un’ipotesi che si verifica di frequente è legata alle indebite compensazioni. Il controllo automatizzato consente, infatti, di individuare immediatamente utilizzi illegittimi di crediti d’imposta. La pretesa contenuta nell’avviso bonario “beneficia” di una sanzione del 10%, in luogo di una molto più gravosa prevista ordinariamente per gli atti di recupero di crediti inesistenti che va dal 100 al 200% del credito stesso. Il differente trattamento dipende dal tipo di violazione perpetrata ossia se per crediti inesistenti (sanzione più gravosa) o non spettanti (sanzione al 10%).
Il Dlgs sulle sanzioni chiarisce che si intende inesistente il credito per il quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile con controlli automatizzati. La questione è rilevante poiché diversi contribuenti sono stati sanzionati nella misura massima (100 o il 200%) nonostante il credito utilizzato impropriamente si fosse scoperto proprio con l’avviso bonario.
Tale norma interpretativa ha natura procedimentale e quindi, come più volte affermato dall’Agenzia per misure sfavorevoli al contribuente, è applicabile retroattivamente. Di conseguenza, una volta approvato il decreto, il contribuente su tutti i provvedimenti non definitivi potrebbe richiedere il ricalcolo della sanzione più mite in base al favor rei. Laura Ambrosi