IL SOLE 24 ORE
Decreto fiscale/1. Pubblicata ieri in Gazzetta la legge di conversione – Diffusi i modelli per comunicazioni e sanatoria ruoli
Cartelle e Iva, il Fisco accelera
Sab. 3 – Il decreto legge fiscale è definitivo. La legge di conversione (legge 1° dicembre 2016, n. 225) è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale di ieri (la n. 282 del 2 dicembre, supplemento ordinario n. 53) e le modifiche apportate al testo originario sono in vigore da oggi. Consolidato il testo, il Fisco non ha perso tempo: Equitalia ha messo a disposizione sul proprio sito il nuovo modello e le nuove istruzioni sulla rottamazione delle cartelle (si veda l’articolo a pagina 18) mentre l’agenzia delle Entrate ha diffuso la bozza del modello per la nuova liquidazione periodica Iva. Questo mentre da oggi partono una serie di novità, prima fra tutte il ritorno al modello F24 cartaceo, con effetti su tutti i contribuenti.
Effetti immediati
Come indicato nella tabella a lato, sono applicabili da oggi le novità sulle rate per la rottamazione dei ruoli (si veda pag. 18), la possibilità per i consulenti iscritti a un’associazione registrata e certificati Uni 11511 di autenticare da soli la procura necessaria a rappresentare i clienti presso l’amministrazione finanziaria e la possibilità di applicare il ravvedimento operoso ad accise e tributi doganali.
Partirà dal 2017 invece l’obbligo per i soggetti Iva di inviare le comunicazioni trimestrali delle liquidazioni Iva periodiche (mensili o trimestrali) e dei «dati di tutte le fatture emesse», e di «quelle ricevute e registrate» nel registro Iva acquisti (bollette doganali e note di variazione comprese). Va riportato il numero di fatture trasmesse, il totale degli importi esposti in fattura, il totale delle operazioni attive e delle passive (al netto dell’Iva), l’Iva esigibile, l’Iva detratta e quella dovuta, oltre che l’eventuale credito del periodo o anno precedente, gli interessi dovuti dai trimestrali, l’eventuale acconto versato e il saldo Iva da versare o a credito.
F24
L’articolo 7-quater, comma 31, del Dl 193 ha soppresso da oggi l’obbligo di utilizzare l’F24 telematico per i pagamenti superiori a 1.000 euro da parte delle persone fisiche senza partita Iva, contenuto nell’articolo 11, comma 2, lettera c), Dl 24 aprile 2014, n. 66.
Con le regole applicabili dal 1° ottobre 2014 e fino a ieri, infatti, il pagamento allo sportello bancario, postale o di Equitalia (a seconda dei casi, con contanti, con assegni, con vaglia, con bancomat, con postamat e/o con addebito nel proprio conto corrente) delle imposte e dei contributi, poteva essere effettuato, senza alcuna compensazione, con l’F24 ordinario o semplificato solo se il saldo del modello di pagamento era pari o inferiore a 1.000 euro. Per importi superiori, invece, si potevano utilizzare, agli sportelli, solo gli F24 precompilati e inviati dai Comuni. Se si desiderava utilizzare il modello F24 ordinario o quello semplificato per importi oltre 1.000 euro, invece, era necessario utilizzare le modalità telematiche di invio, tramite il sito delle Entrate (F24 web, F24 on-line e F24 cumulativo) o i servizi di home o remote banking di banche o poste.
Da oggi, invece, se non vi sono compensazioni, le persone fisiche senza partita Iva possono pagare F24 di qualunque importo (anche per più di 2.999,99 euro, limite antiriciclaggio) con i modelli cartacei presso gli sportelli bancari, postali o di Equitalia, utilizzando anche il contante, gli assegni, i vaglia, il bancomat e/o il postamat. I titolari di partita Iva, invece, devono usare obbligatoriamente il modello F24 telematico per tutti i pagamenti.
Invio di tutte le fatture
Entra subito in vigore, anche se si potrà applicare solo dal 2017, l’aumento da 1 a 2 anni della riduzione del termine di accertamento per chi opterà dal prossimo anno (per almeno 4 anni solari) per l’invio telematico all’agenzia delle Entrate dei «dati di tutte le fatture, emesse e ricevute» per operazioni rilevanti ai fini Iva e delle relative note di accredito. Considerando che l’invio dei dati di tutte le fatture attive e passive è stato introdotto obbligatoriamente dal prossimo anno anche con la nuova comunicazione trimestrale Iva, potrebbe essere conveniente effettuare l’opzione prevista dall’articolo 1, comma 3, Dlgs 5 agosto 2015, n. 127. Per beneficiare della riduzione di due anni dall’accertamento, però, se si svolge anche commercio al minuto o attività assimilate è necessario anche optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Oltre a queste due opzioni (entrambe necessarie, per i commercianti al minuto), la riduzione del periodo accertabile spetta solo se viene garantita la tracciabilità dei pagamenti ex decreto Mef 4 agosto 2016, cioè mediante bonifico bancario o postale, carta di debito o carta di credito, ovvero assegno bancario, circolare o postale recante la clausola di non trasferibilità. Luca De Stefani