FISCO: Cedolare, l’opzione in ritardo non è gratis (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Cedolare, l’opzione in ritardo non è gratis

Lun.14 – La disciplina del ravvedimento trova applicazione anche ai fini dell’opzione per la cedolare secca. La speciale disciplina di riferimento della cedolare, tuttavia, non consente di rimediare sempre alle dimenticanze del contribuente. Tanto, sia in ragione del fatto che, trattandosi di regime opzionale, non è possibile revocare i comportamenti concludenti già posti in essere, sia perché taluni adempimenti non hanno natura tributaria.
Vale ricordare in primo luogo che l’opzione per la cedolare si effettua, in linea di principio, all’atto della registrazione del contratto di locazione. In alternativa, è possibile entrare nel regime sostitutivo anche in una qualsiasi delle annualità contrattuali successive, trasmettendo il modello RLI entro la scadenza di pagamento dell’imposta di registro annuale. Va inoltre segnalato che l’opzione non è valida se non si comunica preventivamente all’inquilino la rinuncia all’applicazione degli aggiornamenti contrattuali (Istat o altro) per tutta la durata dell’opzione.
Scelte oltre i termini
Con la circolare 26/E del 2011, l’agenzia delle Entrate ha aperto alla possibilità di scegliere la cedolare anche in sede di registrazione tardiva del contratto, effettuata con il ravvedimento. Si tratta di una prospettiva innovativa, poiché secondo la tesi tradizionale il ravvedimento non consente di sanare eventuali opzioni non esercitate nei termini.
In tale eventualità, il contribuente dovrà preliminarmente comunicare all’inquilino la suddetta rinuncia agli aumenti da contratto. Inoltre, in occasione della presentazione tardiva del modello RLI, locatore e locatario saranno tenuti al pagamento delle sanzioni ridotte commisurate all’imposta di registro teoricamente dovuta sul corrispettivo della locazione, anche se in concreto l’imposta non viene versata.
Vi è al riguardo da osservare che, sebbene in base alle attuali regole del ravvedimento la regolarizzazione spontanea possa avvenire senza limiti di tempo prestabiliti, si è dell’avviso che l’opzione tardiva per la cedolare non possa essere sanata oltre la scadenza di presentazione del modello Unico relativo all’anno di riferimento del canone di affitto. Questo perché nella compilazione della dichiarazione occorre non solo compilare il riquadro relativo all’applicazione della cedolare ma anche indicare gli estremi della registrazione.
La remissione in bonis
L’opzione per l’imposta proporzionale inoltre può beneficiare dell’istituto della remissione in bonis, di cui all’articolo 2, Dl 16/2012, ad alcune condizioni.
In primo luogo, non è possibile la riammissione al regime agevolato se il contribuente ha già versato l’imposta di registro per l’annualità interessata. L’opzione sarà dunque possibile solo a partire dall’annualità successiva.
Non è inoltre regolarizzabile l’omissione della scelta se non si è provveduto a spedire la suddetta raccomandata all’inquilino, nel termine di legge. Questo perché, secondo le Finanze, la remissione in bonis serve a rimediare a mancanze di carattere tributario (circolare n. 47/E/2012).
Ne consegue che, in concreto, potranno accedere all’istituto in esame solo i contratti di locazione che non prevedono aggiornamenti di sorta nonché quelli nei quali è già riportata la rinuncia all’applicazione degli aumenti in discorso. Luigi Lovecchio

Foto del profilo di Andrea Gentile

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