FISCO: Cessione senza problemi. Il passaggio non considerato abuso del diritto (Italia Oggi)

ITALIA OGGI

La risoluzione n. 93/E chiarisce l’assegnazione dei beni ai soci
Cessione senza problemi. Il passaggio non considerato abuso del diritto

Nessuna ipotesi di abuso del diritto per l’eventuale cessione eseguita dal socio successivamente all’avvenuta assegnazione agevolata. La disciplina deve ritenersi agevolativa e, come tale, finalizzata all’estromissione di quei beni, non utilizzati nell’esercizio dell’impresa, che possono essere successivamente immessi sul mercato. Così l’Agenzia delle entrate che, con la risoluzione 93/E di ieri, fornisce un altro interessante chiarimento in merito alla disciplina sull’assegnazione (cessione e trasformazione della società) ai soci dei beni, ai sensi dei commi da 115 a 120, dell’art. 1, della legge 208/2015 (Stabilità 2016). Si ricorda che la legge di Stabilità 2016 ha introdotto un regime fiscale di favore, di natura temporanea (il termine ultimo è stato fissato al 30 settembre scorso ma, presumibilmente sarà riaperto) che permetteva, attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva dell’8% (o del 10,5% se si trattava di società non operative) di estromettere immobili e beni registrati che non erano utilizzati strumentalmente dall’impresa. La società istante, operante nel comparto delle attività di commercio e rimessaggio di roulotte, stante il ricevimento di una proposta di acquisto, è intenzionata a cessare l’attività, porre in liquidazione la stessa e procedere con la vendita degli immobili di proprietà; è chiaro che, in assenza della disciplina agevolativa indicata, la vendita potrebbe essere negata, per effetto dell’impatto di rilevanti oneri tributari, conseguente all’emersione e tassazione di una consistente plusvalenza latente. L’introduzione di tale disciplina agevolativa, senza alcun dubbio, permette ben altre considerazioni giacché l’assegnazione potrebbe essere effettuata (anche in caso di riapertura dei termini) al valore di mercato, con il pagamento dell’imposta sostitutiva dovuta, ed, entro la fine del 2016, i soci procederebbero alla cessione degli immobili, realizzando la relativa plusvalenza tassabile (persone fisiche non imprenditori), di cui all’art. 67, dpr 917/1986, utilizzando il detto valore da contrapporre al corrispettivo percepito; in effetti, il valore di assegnazione diviene, necessariamente, il valore fiscale di carico da utilizzare, ai sensi del successivo art. 68, per la determinazione dell’eventuale plusvalenza tassabile. La società, correttamente e in assenza di precise indicazioni nelle precedenti circolari (circ. 26/E2016 e 37/E/2016), si preoccupa che quanto indicato non configuri un’ipotesi di abuso del diritto e che, di conseguenza, il risparmio fiscale ottenuto, sia del tutto legittimo, in quanto lo stesso non produce «essenzialmente vantaggi fiscali indebiti». Le Entrate richiamano le disposizioni contenute nel comma 1, dell’art. 10-bis, della legge 212/2000, che regolano la disciplina dell’abuso del diritto (o elusione fiscale) le quali, al fine di configurare la detta ipotesi, stabiliscono che l’Amministrazione finanziaria deve riscontrare e provare la presenza, congiunta, dei presupposti costitutivi ovvero la realizzazione di un vantaggio fiscale indebito, l’assenza di una sostanza economica dell’operazione e l’essenzialità del conseguimento di un vantaggio fiscale, tenendo anche conto che il successivo comma 3 dispone che non sono da ritenere tali quelle operazioni che, pur presentando detti elementi, sono giustificate anche da ragioni non marginali di natura non tributaria (organizzazione, miglioramento strutturale e quant’altro). Quindi, ammesso che l’assegnazione agevolata è applicabile anche alle società in liquidazione, l’Agenzia ritiene che il risparmio d’imposta realizzato dalla detta operazione composita sia conseguenza (come indicato anche nella relazione illustrativa alla legge di stabilità) del regime agevolativo destinato alla fuoriuscita di beni dalla società. Fabrizio G. Poggiani

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