FISCO: Cessioni ai soci, spazio alla deduzione delle minusvalenze (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Reddito d’impresa. Nodo sugli utili accantonati in riserva e distribuiti
Cessioni ai soci, spazio alla deduzione delle minusvalenze

Cessioni agevolate dei beni ancora “dubbie” per quanto riguarda le minusvalenze e il trattamento fiscale degli utili accantonati in riserva e distribuiti ai soci. A 15 giorni dalla scadenza per concludere le operazioni agevolate, restano ancora diversi punti aperti su cui professionisti e imprese auspicano un chiarimento nella seconda circolare in preparazione da parte dell’agenzia delle Entrate.
Facciamo prima un passo indietro. La circolare 26/E/2016 ha già individuato alcune soluzioni. Riepiloghiamole brevemente.
Ai fini della determinazione dell’imposta sostitutiva dovuta dalla società sulla plusvalenza realizzata, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale o catastale, è computato in misura non inferiore a uno dei due valori e il corrispettivo della cessione assume rilievo soltanto se «è pari o superiore al valore normale». Di conseguenza, il valore catastale è assumibile soltanto se il corrispettivo indicato nell’atto risulta inferiore.
Il costo fiscalmente riconosciuto del bene acquistato dal socio è costituito dal «corrispettivo pattuito per la cessione, a prescindere dal valore normale eventualmente utilizzato dalla società cedente ai fini della determinazione dell’imposta sostitutiva».
In caso di cessione dell’immobile a un socio non imprenditore il termine quinquennale per la rilevanza fiscale della plusvalenza eventualmente tassabile in base all’articolo 67, comma 1, lettera b), del Tuir decorre dal giorno dell’operazione.
Si ritiene che la scelta di ricorrere alla cessione anziché all’assegnazione non possa dare luogo a contestazioni connesse all’abuso del diritto, trattandosi di facoltà previste dal legislatore.
Le minusvalenze
L’agenzia delle Entrate non ha ancora chiarito quale sia il trattamento fiscale delle eventuali minusvalenze determinate in base alla differenza tra il corrispettivo o il valore normale (o catastale) del bene e il costo fiscalmente riconosciuto, in quanto nella circolare è stata affermata soltanto l’irrilevanza delle minusvalenze derivanti dall’assegnazione dei beni.
Si tratta, quindi, di stabilire se quest’ultima regola si estenda anche alle minusvalenze da cessione (e a quelle relative ai beni-merce) ovvero restino applicabili le ordinarie regole del Tuir, che stabiliscono in questi casi la rilevanza fiscale dei differenziali negativi.
Questa seconda tesi appare preferibile perché l’irrilevanza delle minusvalenze da assegnazione è già sancita dall’articolo 101, comma 1, del Tuir e parrebbe coerente applicare anche alle altre ipotesi la disciplina impositiva vigente.
D’altra parte anche la norma in esame fa riferimento, per determinare la base imponibile dell’imposta sostitutiva, al corrispettivo pattuito, così come avviene in via ordinaria, e l’applicazione del criterio del valore normale o catastale non rappresenta un’agevolazione, essendo finalizzata, al contrario, a incrementare la base imponibile (o a diminuire l’eventuale minusvalenza) rispetto al corrispettivo risultante dall’atto di cessione, al fine di contrastare l’eventuale antieconomicità della stessa.
Allo stesso tempo, risulterebbe incoerente agevolare la tassazione della plusvalenza e applicare, invece, per le minusvalenze un regime meno favorevole rispetto a quello ordinariamente previsto.
Il regime della riserva
La società deve costituire, a fronte della plusvalenza derivante dalla cessione del bene, una riserva disponibile e va chiarito il trattamento fiscale dei relativi utili.
Sempre la circolare 26/E/2016 ha affermato che, in caso di assegnazione dei beni ai soci – con distribuzione di riserve di ammontare pari al valore degli stessi – il pagamento dell’imposta sostitutiva da parte della società ha un effetto «definitivo e liberatorio per i soci», per i quali si chiude, «fino a concorrenza dell’ammontare tassato, qualsiasi debito tributario».
La stessa regola si potrebbe applicare anche nel caso in esame, al fine di non penalizzare la scelta di ricorrere alla cessione – spesso obbligata per assenza di patrimonio sufficiente a consentire l’assegnazione – e attesa l’assenza, in entrambi i casi, di un’esplicita previsione normativa.
La distribuzione della riserva non è un’immediata conseguenza della cessione ma la sua costituzione è comunque strettamente connessa a tale operazione e nella valutazione del suo costo l’imposizione degli utili in esame influenza le scelte dei soggetti interessati.
La stessa disciplina è applicabile anche alle riserve in sospensione d’imposta annullate in caso di assegnazione. Gianfranco Ferranti

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