ITALIA OGGI
Per l’Agenzia è valida la consegna tardiva dei documenti fino al 30/09
Commercialisti in ferie
Ad agosto le Entrate concedono una tregua
Le Entrate disponibili a concedere una «tregua» per il periodo feriale (1/8 – 31/08) ai commercialisti e agli altri operatori del comparto fiscale, nonostante l’assenza di una specifica previsione generalizzata, per tutte le tipologie di richieste provenienti sia dagli uffici territoriali sia centrali. Questa l’indicazione che, almeno la Direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate di Pistoia, ha fornito con una comunicazione ufficiale (prot. Staff/2015 dello scorso 28 luglio) all’Ordine territoriale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
L’Agenzia, come testualmente affermato nella risposta, non considererà tardiva la consegna della documentazione, anche se successiva alla scadenza assegnata, purché la stessa sia effettuata entro il prossimo 30 settembre, con riferimento a quella concernente il controllo formale, di cui all’art. 36-ter, dpr 600/1973, ed entro il prossimo 7 settembre, per tutte le altre tipologie, fermo restando l’obbligo di rispettare i termini riferibili ai pagamenti. In effetti, dal prossimo 1° agosto scatta (rectius, scatterebbe) la sospensione dei termini feriali che, com’è noto, non è più di 45 giorni ma di 30 giorni, per effetto delle modifiche introdotte all’art. 1, della legge 746/1969, a cura della legge 162/2014.
La detta sospensione, si ricorda, vale certamente per tutte le liti tributarie, con la conseguenza che sono soggetti alla stessa tutti gli atti enunciati nell’art. 19, dlgs 546/1992, che indica gli atti impugnabili e l’oggetto del ricorso. Pertanto, beneficiano della detta sospensione, che come noto aggiunge ulteriori 30 giorni ai termini ordinariamente previsti che scadono all’interno del mese di agosto (1/8 – 31/8), tra gli altri, il ricorso introduttivo, la costituzione in giudizio, il deposito di documenti e di memorie, l’atto di appello, ma anche la riassunzione della causa e gli adempimenti inerenti a cause interruttive o di sospensione del ricorso (ministero delle finanze, circ. 98/1996).
Come indicato da altro documento di prassi (Agenzia delle entrate, circ. 9/E/2012), la sospensione feriale si applica anche al termine per la proposizione dell’istanza di reclamo e mediazione, come introdotta dal comma 9, dell’art. 39, dl 98/2011, convertito nella legge 111/2011, che ha per oggetto le controversie di valore (escluse sanzioni e interessi) non superiore a 20 mila euro, con stretto riferimento agli atti dell’Agenzia delle entrate, notificati a partire dall’1/4/2012. Stessa sorte per taluni strumenti deflattivi del contenzioso come, per esempio, l’accertamento con adesione, di cui al dlgs 218/1997, come precisato da altro documento di prassi (ministero delle finanze, circ. 235/1997), mentre restano escluse le comunicazioni di irregolarità (con particolare riferimento ai vantaggi sanzionatori), e la definizione agevolata al processo verbale di constatazione (pvc), di cui al comma 18, dell’art. 83, dl 112/2008, giacché non si tratta di atti impugnabili. In linea con tale adempimento, non è possibile beneficiare della sospensione nemmeno per la predisposizione e consegna delle memorie (illustrative e/o difensive) prescritte dalla legge 212/2000 (Statuto dei diritti dei contribuenti), che il contribuente può presentare entro 60 giorni dalla notifica del pvc.
Sul punto è da segnalare, però, una innovativa sentenza della Ctp di Reggio Emilia (sentenza n. 71/01/2012) con la quale i giudici aditi hanno ritenuto che le osservazioni (o memorie) del contribuente siano anch’esse destinatarie della sospensione, giacché la giurisprudenza di legittimità (Cassazione, sentenza 3053/1974) e la prassi (circ. 133/1999) ritengono, condivisibilmente, che debbano essere soggetti, alla detta sospensione feriale dei termini, tutti gli atti «rivolti a costituire, svolgere o concludere un processo», non avendo rilievo il fatto che gli stessi siano collocabili tra quelli inerenti alla fase pre-processuale. Fabrizio G. Poggiani