IL SOLE 24 ORE
Contenzioso. L’istituto conquista spazio per la possibilie applicazione in secondo grado e per la riduzione delle sanzioni
Conciliazione ad alto «appeal»
Le novità più rilevanti che interessano la disciplina della conciliazione giudiziale, dopo le modifiche introdotte dal decreto legislativo 156/2015, sono rappresentate:
dall’estensione dell’istituto al secondo grado di giudizio;
dall’individuazione di un diverso momento di perfezionamento della conciliazione (sottoscrizione e non pagamento) e di nuove regole per il pagamento delle somme dovute;
dalla riduzione delle sanzioni.
La conciliazione “fuori udienza” (articolo 48 del decreto legislativo 546/1992) prevede che la stessa possa avvenire mediante il deposito in giudizio – di primo o di secondo grado – di un’istanza congiunta, ovvero di una proposta conciliativa alla quale l’altra parte abbia preventivamente aderito. Il deposito dell’accordo conciliativo non deve avvenire oltre l’ultima udienza di trattazione del giudizio.
La conciliazione si perfeziona al momento della sottoscrizione dell’accordo e non più al momento del pagamento. Ciò attribuisce all’accordo efficacia novativa del precedente rapporto, con la conseguenza che in caso di mancato pagamento delle somme concordate si avrà l’iscrizione a ruolo di quanto dovuto nonché l’applicazione della sanzione per omesso pagamento, applicata in misura doppia. Nella conciliazione “in udienza” (articolo 48-bis, decreto 546/1992), invece, ciascuna delle parti può presentare un’istanza per la conciliazione totale o parziale della controversia, entro il termine di dieci giorni liberi prima della data di trattazione, tanto in primo che in secondo grado. L’accordo, in tal caso, si perfeziona con la redazione del processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute e le modalità di pagamento. Per quanto concerne le sanzioni, il comma 1 dell’articolo 48-ter del decreto 546/1992 ne stabilisce la riduzione al 40% del minimo se l’accordo conciliativo avviene in primo grado, elevata al 50% se la conciliazione avviene presso i giudici di seconde cure.
L’amministrazione finanziaria (circolare 38/E del 2015) ha ricordato altresì che a seguito delle modifiche arrecate al sistema sanzionatorio dal decreto 158/2015 (decreto Sanzioni), la disciplina del cumulo giuridico in caso di conciliazione è identica a quella prevista per l’accertamento con adesione.
Risulta estesa, quindi, anche alla conciliazione giudiziale la disciplina in tema di concorso di violazioni e continuazione (recata dall’articolo 12, comma 8 del decreto legislativo 472/1997).
Dagli importi dovuti a titolo di conciliazione, ovviamente, vanno computate in diminuzione le eventuali somme medio tempore versate dal contribuente a seguito dell’iscrizione provvisoria a ruolo. Il versamento dell’ammontare complessivo di imposte, sanzioni e interessi oggetto di conciliazione (ovvero della prima rata) deve essere effettuato entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo conciliativo o di redazione del processo verbale.
Per il versamento rateale delle somme dovute, ai sensi del comma 4 dell’articolo 48-ter «si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l’accertamento con adesione dall’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218».
Il legislatore, infatti, ha inteso uniformare le regole che presiedono alle modalità di pagamento delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione. Si può procedere al pagamento in forma rateale delle somme dovute in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo ovvero di 16 rate se le somme dovute superano i 50mila euro; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.
La dilazione delle somme secondo le più favorevoli modalità previste dall’articolo 8, comma 2, del Dlgs 218/97 è applicabile alle controversie pendenti alla data del 1° gennaio 2016, per le quali la conciliazione si sia perfezionata a decorrere dalla medesima data. Allo stesso modo deve ritenersi che trovi applicazione anche per la conciliazione giudiziale l’articolo 15-ter, comma 3, del Dpr 602/1973 concernente il cosiddetto “lieve inadempimento” (pagamento insufficiente per importo limitato – 3% del totale che non ecceda i 10 mila euro – o tardivo versamento della prima rata non superiore a sette giorni). Gian Marco Committeri Paolo Stella Monfredini