IL SOLE 24 ORE
Crisi di impresa. La Corte di giustizia europea ammette la proposta che prevede un pagamento solo parziale dell’imposta
Concordato, possibile «tagliare» l’Iva
Milano. La Corte di giustizia europea abbatte il muro che sinora impediva la previsione di pagamenti solo parziali dell’Iva nei concordati preventivi. Con la sentenza nella causa C-546/14 la Corte ha infatti autorizzato un imprenditore in stato di insolvenza alla presentazione di una proposta di concordato liquidatorio con pagamento solo parziale del debito Iva. A una condizione però: che un esperto indipendente accerti che il debito tributario non riceverebbe un trattamento migliore in caso di fallimento.
La pronuncia ha un impatto immediato e assai rilevante nel sistema delle nostre procedure concorsuali, visto che, sinora, amministrazione finanziaria e autorità giudiziaria avevano negato la legittimità di concordati che disponessero dell’Iva, sostenendo che un imposta di natura comunitaria non può che essere versata in forma integrale.
Nel ragionamento fatto dai giudici europei la premessa è che i margini di libertà che gli Stati hanno a disposizione in materia di riscossione dell’Iva trovano un limite nella necessità di assicurarne l’effettività senza l’introduzione di differenze significative tra i contribuenti. La direttiva Iva deve allora essere interpretata in conformità al principio di neutralità fiscale, in base al quale operatori economici che effettuano operazioni uguali non devono essere trattati diversamente in materia di riscossione Iva.
Nel dettaglio, allora, ricorda la pronuncia, l’istituto del concordato preventivo delineato dalla legge fallimentare italiana è soggetto a presupposti di applicazioni rigorosi nel assicurare il pagamento dei crediti privilegiati, compresi quelli Iva. In particolare, la procedura di concordato preventivo liquidatorio prevede che l’imprenditore in stato di insolvenza liquida il suo intero patrimonio per saldare i propri debiti. Se il patrimonio non è sufficiente a rimborsare tutti i crediti, il pagamento parziale di un credito privilegiato può essere ammesso solo se un esperto indipendente attesta che il credito non riceverebbe un trattamento migliore nel caso di fallimento del debitore. «La procedura di concordato preventivo – concludono i giudici europei sul punto – appare quindi tale da consentire di accertare che, a causa dello stato di insolvenza dell’imprenditore, lo Stato membro interessato non possa recuperare il proprio credito Iva in misura maggiore».
Inoltre, la sentenza mette in evidenza un altro aspetto della disciplina italiana, il fatto che la proposta di concordato preventivo è soggetta al voto di tutti i creditori ai quali il debitore non propone un pagamento integrale del credito e che deve essere approvata da tanti creditori che rappresentino la maggioranza del totale dei crediti ammessi al voto. In questo modo la procedura di concordato preventivo offre allo Stato la possibilità di votare contro una proposta di pagamento parziale di un credito Iva nel caso, in particolare, non concordi con le conclusioni dell’esperto indipendente.
Infine, nel caso la proposta di concordato passi comunque, malgrado il dissenso espresso dal creditore pubblico, e il giudice delegato la omologhi, la Corte Ue ricorda come a quel punto la partita non sia affatto chiusa. L’amministrazione pubblica, infatti, può fare valere le proprie ragioni contestando ulteriormente il concordato attraverso opposizione.
Tenuto conto di tutti questi elementi allora, la sentenza osserva che una procedura di concordato con ammissione solo parziale del pagamento Iva, come quella analizzata, non costituisce una rinuncia generale alla riscossione dell’imposta comunitaria. Giovanni Negri