IL SOLE 24 ORE
Confronto senza forzature
L’amministrazione non deve prevedere termini troppo stringenti
Sab. 29 – Se è previsto il contraddittorio preventivo per la validità dell’accertamento, il giudice di merito deve verificare anche che l’Ufficio abbia concretamente reso possibile tale adempimento, risultando irragionevole un termine troppo breve per rispondere.
A fornire questo chiarimento è la Corte di cassazione con la sentenza 21822/16 depositata ieri.
Ad una società veniva notificato un avviso di accertamento con il quale si rettificava induttivamente il reddito dichiarato: la pretesa era fondata sul confronto con gli studi di settore.
L’Ufficio, prima dell’emissione dell’atto, aveva convocato la contribuente in contraddittorio mediante notifica di un invito a comparire, chiedendo contestualmente di produrre la documentazione giustificativa del divario tra ricavo dichiarato e risultato di Gerico.
Il provvedimento veniva impugnato lamentando, tra i diversi motivi, la mancanza di contraddittorio preventivo e l’illegittimità del metodo induttivo applicato. Nella specie l’invito a comparire concedeva solo quattro giorni lavorativi per rispondere e produrre la documentazione e la ristrettezza di tale termine, di fatto rendeva impossibile la concreta instaurazione del contraddittorio.
La Ctp accoglieva il ricorso, ma la decisione veniva riformata dal giudice di appello, secondo cui l’operato dell’Ufficio era legittimo e la società con il proprio comportamento aveva dimostrato «scarsa collaborazione».
La contribuente ricorreva quindi in Cassazione. I giudici di legittimità, accogliendo il ricorso sul punto, hanno precisato che mentre il collegio di prime cure aveva rilevato come i termini perentori concessi dall’Ufficio nel suddetto invito ledessero il diritto di difesa, la Ctr si era limitata a rilevare una «scarsa collaborazione» del contribuente. La Corte di legittimità evidenzia pertanto che è necessaria la verifica da parte del giudice di merito della rituale attivazione del contraddittorio con il contribuente poiché nell’ipotesi di accertamento standardizzato, come nella specie, tale fase preliminare è a pena di nullità.
La decisione appare particolarmente interessante poiché dà importanza al riscontro da parte del giudice dell’effettività del contraddittorio, ossia che non sia attivato solo “cartolarmente” e soprattutto, come di sovente accade in questo periodo con riferimento all’anno di imposta 2011, che l’Ufficio non pretenda che le proprie richieste siano esaudite in pochi giorni. Si verificano peraltro frequentemente notifiche anomale dell’invito: è il caso, ad esempio, di inviti al solo legale rappresentante e non alla società, al quale, per le più diverse ragioni (dimissione dall’incarico, irreperibilità, ecc.) potrebbe essere conseguita una “mancata” risposta.
Seguendo il principio affermato dalla Cassazione, dinanzi al silenzio del contribuente occorre verificare concretamente che il contraddittorio fosse attuabile e quindi va riscontrata non solo la regolarità della notifica, ma anche che i termini e le modalità indicate dall’Ufficio siano realmente possibili per il contribuente.
Laura Ambrosi