IL SOLE 24 ORE
Studi di settore. Chi ha cambiato attività nel 2014 non può incidere su durata scorte e congiuntura individuale
Correttivi anticrisi limitati
Sab. 18 – Correttivi anticrisi e quadro T a rischio blackout per chi ha cambiato attività nel 2014. Congruità e coerenza nel caso di affitto di azienda inutile per l’esclusione dalle società di comodo. Stop al regime premiale nel caso di modello infedele se cambiano i risultati, pur mantenendo congruità e coerenza. Sono questi alcuni chiarimenti della circolare 28/E di ieri sull’applicazione degli studi di settore in Unico 2015.
Le novità
Le Entrate affrontano tre aspetti inerenti le novità: territorialità, modulistica e revisione congiunturale. In tema di correttivi crisi (revisione congiunturale) si evidenzia che quest’anno è cambiato il sistema per 193 studi di settore, con l’introduzione dell’analisi della cosiddetta “efficienza produttiva”, che misura la differenza di questo dato tra il 2014 e il valore del triennio 2011/2013. L’applicazione del correttivo presuppone la gestione del quadro T del modello che accoglie i dati necessari per gestire la revisione congiunturale. Si poneva, al riguardo, il problema di come procedere per i contribuenti che nel 2014 hanno cambiato attività rispetto agli anni precedenti. L’Agenzia conferma che nel quadro devono essere indicati i dati relativi ai soli periodi d’imposta in cui è stato applicato lo stesso studio rispetto al 2014. Ne consegue che i contribuenti che nelle tre annualità precedenti (2011-2012-2013) hanno svolto un’attività per la quale hanno applicato uno studio diverso rispetto a quello del 2014, non possono compilare il quadro e quindi si vedono precluso l’accesso al correttivo relativo all’indicatore “Durata delle scorte” e al correttivo “congiunturale individuale”. In tali casi, i soggetti potranno solo fornire indicazioni in merito alla propria situazione nella sezione “annotazioni” di Gerico 2015, o tramite il software che sarà predisposto per segnalare eventuali circostanze in grado di giustificare lo scostamento dalle risultanze degli studi di settore. Il documento precisa anche che i chiarimenti forniti con le precedenti circolari (da ultimo la 20/E/2014), circa la compilazione del quadro T in particolari situazioni legate all’inizio di attività nel periodo o ad annualità d’imposta inferiore a 12 mesi, non possono essere considerati più validi, stante la diversa struttura delle informazioni richieste. Anche in queste ipotesi, quindi, il quadro T non deve essere compilato ed il contribuente non può beneficiare del correttivo.
Società di comodo
Un’altra questione affrontata è quella attinente agli effetti in tema di esclusione e/o disapplicazione del regime delle società di comodo, della congruità e della coerenza per le società che applicano lo studio VG40U ai fini dell’attività di affitto di azienda. Secondo le Entrate, considerato che il software in questi casi non garantirebbe adeguati livelli di attendibilità (l’utilizzo del risultato è possibile solo per l’analisi a fini della selezione dei contribuenti e non anche per l’accertamento), il resoconto, anche se di piena congruità e coerenza, non può essere utilizzato a valere per la causa di esclusione e/o di disapplicazione della normativa sulle società di comodo.
Affitto di azienda
Le società che affittano l’unica azienda con beni di valore significativo, specie se immobili, rientrano spesso tra quelle di comodo, dato che la produzione dei ricavi effettivi da locazione è normalmente inferiore rispetto a quelli figurativi previsti dall’articolo 30 della legge 724/94. Il problema, quindi, andrebbe risolto a monte, affermando che la società che affitta l’azienda non può essere di comodo in quanto non rientra tra quelle che si intestano i beni per farli godere ai soci. Ma a prescindere sembra scontato che il riscontro di regolarità di Gerico resta comunque più attendibile rispetto a quello che scaturisce dall’applicazione dalle percentuali fisse di operatività e di redditività (Ctp Udine 41/02/2012).
Bonus accertamenti
Il regime premiale, previsto dall’articolo 10 del Dl 201/2011 per i soggetti congrui, coerenti e normali alle risultanze degli studi, si applica a condizione che il contribuente abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti. La circolare offre alcuni chiarimenti sul punto. Viene infatti detto che il richiamo contenuto ai «dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore» esclude la rilevanza delle informazioni, contenute nella modulistica degli studi di settore, che non partecipano all’assegnazione ai cluster, alla stima di congruità e al calcolo degli indicatori di coerenza economica e di normalità economica. Per converso l’infedele compilazione di uno dei campi previsti nel modello che abbia riflessi sulla percentuale di assegnazione ai cluster o sul risultato dell’elaborazione, comporta sempre e comunque la decadenza dai benefici premiali, a prescindere se la sostituzione dei dati infedeli con quelli veritieri, comporti o meno una situazione di non congruità o di non coerenza. La posizione appare molti rigida, attesa l’elevata possibilità di commettere errori (in perfetta buona fede) nella gestione del modello, vista la mole di informazioni richieste. Lorenzo Pegorin Gian Paolo Ranocchi